Art. 20 
 
 
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole:  "nei  lavori"  sono  inserite  le
seguenti: ", servizi e forniture"; 
    b) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. In ogni  caso
sull'importo netto  progressivo  delle  prestazioni  e'  operata  una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere  svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di  verifica
di conformita', previo rilascio del documento  unico  di  regolarita'
contributiva.". 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta l'articolo 30 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e  l'esecuzione
          di  appalti  e   concessioni).   -   1.   L'affidamento   e
          l'esecuzione  di  appalti  di   opere,   lavori,   servizi,
          forniture e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
          garantisce la qualita' delle prestazioni e  si  svolge  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
          e delle concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,
          altresi',   i   principi   di   libera   concorrenza,   non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
              2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
          modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
          o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici  o,
          nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle   concessioni,
          compresa la stima del valore, taluni  lavori,  forniture  o
          servizi. 
              3.   Nell'esecuzione   di   appalti   pubblici   e   di
          concessioni,  gli  operatori   economici   rispettano   gli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato X. 
              4.  Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi   e
          forniture oggetto di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'
          applicato il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          in vigore per il settore e  per  la  zona  nella  quale  si
          eseguono  le  prestazioni   di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quelli il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
              5. In caso di inadempienza contributiva risultante  dal
          documento unico  di  regolarita'  contributiva  relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
              5-bis. In  ogni  caso  sull'importo  netto  progressivo
          delle prestazioni e' operata una ritenuta  dello  0,50  per
          cento; le ritenute possono essere  svincolate  soltanto  in
          sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione  da  parte
          della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di
          verifica di  conformita',  previo  rilascio  del  documento
          unico di regolarita' contributiva. 
              6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni
          dovute al personale di cui  al  comma  5,  il  responsabile
          unico del procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto
          inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a  provvedervi
          entro i successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata
          contestata formalmente e motivatamente la fondatezza  della
          richiesta entro il termine  sopra  assegnato,  la  stazione
          appaltante paga anche  in  corso  d'opera  direttamente  ai
          lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
          importo dalle somme dovute  all'affidatario  del  contratto
          ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
          nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai  sensi
          dell'articolo 105. 
              7. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere
          tali da non escludere le  microimprese,  le  piccole  e  le
          medie imprese. 
              8. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice  e  negli  atti   attuativi,   alle   procedure   di
          affidamento  e  alle  altre  attivita'  amministrative   in
          materia di contratti pubblici si applicano le  disposizioni
          di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla  stipula  del
          contratto  e  alla  fase  di  esecuzione  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile."