Art. 21
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nominano, nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento" sono sostituite dalle seguenti:
"individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi
di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo
ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in
programmazione";
2) al terzo periodo, le parole: "e' nominato." sono sostituite
dalle seguenti: "e' nominato; la sostituzione del RUP individuato
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta
modifiche alla stessa.";
b) al comma 5, al primo periodo, le parole: "con proprio atto"
sono sostituite dalle seguenti: "con proprie linee guida", dopo le
parole: "specifici del RUP," sono inserite le seguenti: "sui
presupposti e sulle modalita' di nomina," e il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Con le medesime linee guida sono
determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori,
servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il
progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore
dell'esecuzione.";
c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "direzione dei
lavori," sono inserite le seguenti: "direzione dell'esecuzione" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a)";
d) al comma 12, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono
inserite le seguenti: "o del direttore dell'esecuzione".
Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 31 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto
di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre
disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,
definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti
specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di
nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con le
medesime linee guida sono determinati, altresi', l'importo
massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per
i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il
direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.
Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216,
comma 8.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario
non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
la responsabilita' esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la
qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa
competente in relazione all'intervento, individua
preventivamente le modalita' organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del
direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul
luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a
sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure
mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica,
archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva relazione su
quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell'ambito del piano della performance
organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente
se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
risultato. La valutazione di suddetta attivita' di
controllo da parte dei competenti organismi di valutazione
incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui
all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.".