Art. 22
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.";
b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: "mercato elettronico"
sono inserite le seguenti: "nei limiti di cui all'articolo 3, lettera
bbbb)";
c) dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente: "14-bis. I
capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del contratto.".
Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita'
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3.La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene
mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal
presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3,
lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del
contratto cessa quando, in sede di esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio solo
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.".