Art. 23 
 
 
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari,"
e' inserita la seguente: "anche"; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  I  criteri
ambientali minimi  definiti  dal  decreto  di  cui  al  comma  1,  in
particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione  anche
ai fini della stesura dei documenti di gara  per  l'applicazione  del
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'articolo 95, comma  6.  Nel  caso  di  contratti  relativi  alle
categorie di appalto riferite agli  interventi  di  ristrutturazione,
inclusi quelli comportanti demolizione  e  ricostruzione,  i  criteri
ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti  in  considerazione,
per quanto possibile, in funzione della  tipologia  di  intervento  e
della  localizzazione  delle  opere  da  realizzare,  sulla  base  di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare."; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai
commi 1 e 2 si applica per  gli  affidamenti  di  qualunque  importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi
e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi  adottati  nell'ambito
del citato Piano d'azione.". 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta l'articolo 34 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  34  (Criteri  di  sostenibilita'  energetica   e
          ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono  al
          conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore   della   pubblica    amministrazione    attraverso
          l'inserimento, nella documentazione progettuale e di  gara,
          almeno  delle  specifiche   tecniche   e   delle   clausole
          contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
          adottati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  conformemente,  in
          riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei  settori
          della  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di   derrate
          alimentari,  anche   a   quanto   specificamente   previsto
          all'articolo 144. 
              2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto  di
          cui al comma 1, in particolare i  criteri  premianti,  sono
          tenuti in considerazione anche ai fini  della  stesura  dei
          documenti  di  gara   per   l'applicazione   del   criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
          dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di  contratti  relativi
          alle categorie  di  appalto  riferite  agli  interventi  di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al  comma
          1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile,  in
          funzione   della   tipologia   di   intervento   e    della
          localizzazione delle opere da  realizzare,  sulla  base  di
          adeguati criteri definiti  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica  per  gli
          affidamenti  di  qualunque  importo,   relativamente   alle
          categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
          oggetto dei criteri ambientali minimi adottati  nell'ambito
          del citato Piano d'azione.".