Art. 23
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari,"
e' inserita la seguente: "anche";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I criteri
ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in
particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche
ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione,
inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri
ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione,
per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e
della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai
commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi
e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.".
Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.".