Art. 25
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 30, comma 1,
nonche' del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche'
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le
stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni di
cui all'articolo 50.";
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" sono
sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici";
2) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono
inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture";
3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata di cui
all'articolo 63" sono sostituite dalle seguenti: "procedura
negoziata" e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici operatori";
4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera
a),";
c) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia
comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione
di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le
previsioni di cui al comma 2";
d) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a),
calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la
stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di
cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene
sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo', comunque, estendere
le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono
verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali, se richiesti nella lettera di invito";
f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati
elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 e' effettuata su un campione
significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto
responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la
verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.";
h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle
predette linee guida sono anche indicate specifiche modalita' di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle
verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando la stazione
appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle
offerte anomale.".
Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 36 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34,
e 42 nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono altresi' applicare le disposizioni di
cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,
fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali
si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera
a).
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice,
relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica
l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto
ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la
verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La
stazione appaltante puo', comunque, estendere le verifiche
agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono
verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari
e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di
invito.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la
verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 e' effettuata su un campione significativo
in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto
responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta
ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.
7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare
le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di
mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono
anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando la
stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di
esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di
dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel
rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini
minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli
effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino
alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
per i contratti relativi a lavori di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.".