Art. 26
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dai soggetti aggregatori";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 38"
sono inserite le seguenti: "nonche' gli altri soggetti e organismi di
cui all'articolo 38, comma 1";
2) all'ultimo periodo, le parole "procedura ordinaria ai sensi
del" sono sostituite dalle seguenti: "procedure di cui al";
c) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "costituita presso"
sono inserite le seguenti: "le province, le citta' metropolitane
ovvero";
d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "le attribuzioni"
sono inserite le seguenti: "delle province, delle citta'
metropolitane e";
e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g)".
Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 37 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione
ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti
di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per
gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,
le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 nonche' gli altri
soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o
procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al
presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo
a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica.
4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo
di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e
al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle
seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate
come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante
costituita presso le provincie, le citta' metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze
linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di
riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di
provincia. In caso di concessione di servizi pubblici
locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
competenza della centrale di committenza coincide con
l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai
sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni
caso le attribuzioni delle provincie, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo
216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5,
le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture
o servizi mediante impiego di una centrale di committenza
qualificata ai sensi dell'articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i
contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni
appaltanti qualificate possono ricorrere per
l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono
svolgere attivita' di committenza ausiliarie in favore di
altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione
posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento
individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure
gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, e'
responsabile del rispetto del presente codice per le
attivita' ad essa direttamente imputabili. La centrale di
committenza che svolge esclusivamente attivita' di
centralizzazione delle procedure di affidamento per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile.
10. Due o piu' stazioni appaltanti che decidono di
eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e
che sono in possesso, anche cumulativamente, delle
necessarie qualificazioni in rapporto al valore
dell'appalto o della concessione, sono responsabili in
solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
ad individuare un unico responsabile del procedimento in
comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in
centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata
congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto
delle stazioni appaltanti interessate, esse sono
congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate
congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da
essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della centrale di committenza,
anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di
buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea solo per le attivita' di
centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a
stazioni appaltanti; la fornitura di attivita' di
centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata
conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato
membro in cui e' ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).".