Art. 27
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola:
"triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio" e, dopo il
numero 5), sono aggiunti i seguenti:
"5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli
archivi detenuti o gestiti dall'Autorita', come individuati dalla
stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli
1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e
dall'articolo 29, comma 3;".
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le
amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche
territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma
4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC
per la qualificazione.";
c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g)".
Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 38 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e
centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini territoriali,
alla tipologia e complessita' del contratto e per fasce
d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le
opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono
definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri
di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui,
per le centrali di committenza, il carattere di stabilita'
delle attivita' e il relativo ambito territoriale. Il
decreto definisce, inoltre, le modalita' attuative del
sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere dalla
quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle
attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di programmazione e progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo
dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa
in opera.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli
ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
che alimentano gli archivi detenuti o gestiti
dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai
sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e
dall'articolo 29, comma 3;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella
gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita'
ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e
affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di
cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema
di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi
da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle
centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie,
un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti
necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi',
modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione
appaltante con il decreto di cui al citato comma e'
destinata dall'amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione
del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti
alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di
cui al presente codice. La valutazione positiva della
stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC
all'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale
dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g).".