Art. 28
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto di
porre a carico dei concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario,
eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui
all'articolo 58.".
Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure di
gara svolte da centrali di committenza). - 1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di
Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate
le misure di revisione ed efficientamento delle procedure
di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in
genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti
aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a
migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e ridurre i
costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo
anche un sistema di reti di committenza volto a determinare
un piu' ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo
telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione
europea.
2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 e'
effettuata, tenendo conto delle finalita' di
razionalizzazione della spesa pubblica perseguite
attraverso l'attivita' di Consip e dei soggetti
aggregatori, sulla base dei seguenti criteri:
standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma
aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica
nella misura piu' ampia possibile, lasciando a soluzioni
specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non
standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli
strumenti telematici, anche attraverso forme di
collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio
dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure,
anche in relazione a forme di coordinamento della
programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei
costi di partecipazione degli operatori economici alle
procedure.
2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei
concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi
connessi alla gestione delle piattaforme di cui
all'articolo 58.
3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di
revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla
Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una
relazione sull'attivita' di revisione svolta evidenziando,
anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle
gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche' gli
accorgimenti adottati per garantire l'effettiva
partecipazione delle micro imprese, piccole e medie
imprese.".