Art. 28 
 
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto  di
porre  a  carico  dei   concorrenti,   nonche'   dell'aggiudicatario,
eventuali costi connessi  alla  gestione  delle  piattaforme  di  cui
all'articolo 58.". 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta l'articolo 41 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure  di
          gara svolte da centrali di committenza). - 1. Entro un anno
          dalla data di entrata in vigore del  presente  codice,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentita la Conferenza unificata,  previa  consultazione  di
          Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono  individuate
          le misure di revisione ed efficientamento  delle  procedure
          di appalto, degli accordi quadro, delle  convenzioni  e  in
          genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti
          aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate  a
          migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e ridurre i
          costi e i tempi di  espletamento  delle  gare,  promuovendo
          anche un sistema di reti di committenza volto a determinare
          un piu' ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di  tipo
          telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese,
          piccole e medie imprese, nel  rispetto  delle  disposizioni
          stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione
          europea. 
              2. L'individuazione delle misure di cui al comma  1  e'
          effettuata,    tenendo    conto    delle    finalita'    di
          razionalizzazione   della   spesa    pubblica    perseguite
          attraverso   l'attivita'   di   Consip   e   dei   soggetti
          aggregatori,   sulla    base    dei    seguenti    criteri:
          standardizzazione  di  soluzioni  di  acquisto   in   forma
          aggregata in  grado  di  rispondere  all'esigenza  pubblica
          nella misura piu' ampia possibile,  lasciando  a  soluzioni
          specifiche il soddisfacimento  di  esigenze  peculiari  non
          standardizzabili;  aumento  progressivo  del  ricorso  agli
          strumenti   telematici,   anche   attraverso    forme    di
          collaborazione  tra  soggetti   aggregatori;   monitoraggio
          dell'effettivo  avanzamento  delle  fasi  delle  procedure,
          anche  in  relazione  a  forme   di   coordinamento   della
          programmazione  tra  soggetti  aggregatori;  riduzione  dei
          costi di  partecipazione  degli  operatori  economici  alle
          procedure. 
              2-bis.  E'  fatto  divieto  di  porre  a   carico   dei
          concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario,  eventuali  costi
          connessi   alla   gestione   delle   piattaforme   di   cui
          all'articolo 58. 
              3. Entro 30 giorni dall'adozione dei  provvedimenti  di
          revisione, i soggetti di cui al comma  1  trasmettono  alla
          Cabina di regia di cui  all'articolo  212  e  all'ANAC  una
          relazione sull'attivita' di revisione svolta  evidenziando,
          anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle
          gare e agli affidamenti di  tipo  telematico,  nonche'  gli
          accorgimenti    adottati    per    garantire    l'effettiva
          partecipazione  delle  micro  imprese,  piccole   e   medie
          imprese.".