Art. 29
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole: "Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e
delle finanze".
Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 44 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
l'Italia Digitale (AGID) nonche' dell'Autorita' garante
della privacy per i profili di competenza, sono definite le
modalita' di digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
Sono, altresi', definite le migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di
programmazione e pianificazione, riferite anche
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta,
gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche,
telematiche e tecnologiche di supporto.".