Art. 3 
 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  la  parola:  "ragionale"  e'  sostituita   dalla   seguente:
"regionale". 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 2 (Competenze legislative  di  Stato,  regioni  e
          province autonome). -  1.  Le  disposizioni  contenute  nel
          presente  codice   sono   adottate   nell'esercizio   della
          competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di
          tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle
          altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto. 
              2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie
          funzioni nelle materie di  competenza  regionale  ai  sensi
          dell'articolo 117 della Costituzione. 
              3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione
          secondo le disposizioni contenute  negli  statuti  e  nelle
          relative norme di attuazione.".