Art. 3
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, la parola: "ragionale" e' sostituita dalla seguente:
"regionale".
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 2 (Competenze legislative di Stato, regioni e
province autonome). - 1. Le disposizioni contenute nel
presente codice sono adottate nell'esercizio della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle
altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie
funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle
relative norme di attuazione.".