Art. 31
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consorzi di cui agli
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine
della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle
singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese
consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le
linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono
stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione
delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che
eseguono le prestazioni.".
Note all'art. 31:
- Si riporta l'articolo 47 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi
alle gare). - 1. I requisiti di idoneita' tecnica e
finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento
dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con
le modalita' previste dal presente codice, salvo che per
quelli relativi alla disponibilita' delle attrezzature e
dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio
ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate.
2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera
c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti
dalle singole imprese consorziate designate per
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento,
quelli delle singole imprese consorziate non designate per
l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di
cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della
qualificazione, i criteri per l'imputazione delle
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati
che eseguono le prestazioni.".