Art. 32
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria
prevalente e cosi' definiti nel bando di gara" sono sostituite dalle
seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera
oo-ter";
b) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di" e' inserita la
seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite le
seguenti: "le categorie di lavori o";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. E'
consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o
per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei
lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non
sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito
di partecipazione in capo all'impresa consorziata.";
d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "sia durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione ";
e) al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero"
sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero" e le
parole: "puo' recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti:
"deve recedere dal contratto";
f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero"
sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero";
g) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: "imprese
raggruppate" sono inserite le seguenti: ", anche qualora il
raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,";
h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
"19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano
applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si
verifichino in fase di gara.".
Note all'art. 32:
- Si riporta l'articolo 48 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di operatori economici). - 1. Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una
riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno
di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno
dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di operatori economici finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui
all'articolo 84.
4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta
devono essere specificate le categorie di lavori o le parti
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o
dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilita' solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84,
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
7-bis. E' consentito, per le ragioni indicate ai
successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti
sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2,
lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei
lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da
quella indicata in sede di gara, a condizione che la
modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale
sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo
all'impresa consorziata.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia
durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18,
e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita'
del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa
mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la
revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12
al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
diretto nei confronti delle altre imprese del
raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione
alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo
45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui
abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso
equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,
in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante
puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal presente codice purche' abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante deve recedere dal contratto.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,
in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non
indichi altro operatore economico subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto
alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.
19. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese
raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad
un unico soggetto, esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni
caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e'
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.
19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19
trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19
trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive
ivi contemplate si verifichino in fase di gara.".