Art. 33 Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono sostituite dalla seguente: "inseriscono".
Note all'art. 33: - Si riporta l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.".