Art. 33
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono sostituite
dalla seguente: "inseriscono".
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 50 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
quelli aventi natura intellettuale, con particolare
riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad
alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il
costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto.".