Art. 34 
 
 
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano"  sono
sostituite dalle seguenti: "Esse esaminano"; 
    b) al  comma  12,  le  parole:  "si  applica  il  comma  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "si applicano i commi 5 e 7". 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta l'articolo 52 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni). -  1.
          Nei settori ordinari  e  nei  settori  speciali,  tutte  le
          comunicazioni e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  al
          presente  codice  sono  eseguiti   utilizzando   mezzi   di
          comunicazione  elettronici  in   conformita'   con   quanto
          disposto dal presente comma e dai commi da 2 a  9,  nonche'
          dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Gli  strumenti  e  i
          dispositivi  da   utilizzare   per   comunicare   per   via
          elettronica, nonche' le relative caratteristiche  tecniche,
          hanno  carattere  non  discriminatorio,  sono   comunemente
          disponibili e compatibili con i prodotti  TIC  generalmente
          in uso e non limitano l'accesso degli  operatori  economici
          alla procedura di aggiudicazione.  In  deroga  al  primo  e
          secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono  obbligate
          a  richiedere  mezzi  di  comunicazione  elettronici  nella
          procedura  di  presentazione  dell'offerta   esclusivamente
          nelle seguenti ipotesi: 
                a) a causa della natura  specialistica  dell'appalto,
          l'uso di mezzi di comunicazione  elettronici  richiederebbe
          specifici strumenti, dispositivi o formati di file che  non
          sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
          comunemente disponibili; 
                b) i programmi in grado di gestire i formati di file,
          adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati  che  non
          possono essere gestiti mediante altri  programmi  aperti  o
          generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di
          proprieta'  esclusiva  e  non  possono   essere   messi   a
          disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto
          da parte della stazione appaltante; 
                c) l'utilizzo di mezzi di  comunicazione  elettronici
          richiede  attrezzature  specializzate   per   ufficio   non
          comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; 
                d) i documenti di gara richiedono la presentazione di
          un modello fisico o in scala ridotta che  non  puo'  essere
          trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; 
                e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai  mezzi
          elettronici e' necessario a causa di una  violazione  della
          sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per
          la protezione di  informazioni  di  natura  particolarmente
          sensibile che richiedono un  livello  talmente  elevato  di
          protezione da  non  poter  essere  adeguatamente  garantito
          mediante l'uso degli strumenti  e  dispositivi  elettronici
          che  sono  generalmente  a  disposizione  degli   operatori
          economici o che possono essere messi  loro  a  disposizione
          mediante modalita' alternative  di  accesso  ai  sensi  del
          comma 6. 
              2. Nei  casi  in  cui  non  sono  utilizzati  mezzi  di
          comunicazione elettronici ai sensi del  terzo  periodo  del
          comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro  idoneo
          supporto ovvero mediante una loro combinazione. 
              3. Le  stazioni  appaltanti  indicano  nella  relazione
          unica i motivi per cui  l'uso  di  mezzi  di  comunicazione
          diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto  necessario
          in applicazione del comma 1, terzo periodo. 
              4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione  orale
          puo' essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse
          da quelle relative agli elementi essenziali della procedura
          di appalto, purche' il contenuto della comunicazione  orale
          sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli  elementi
          essenziali della procedura di appalto includono i documenti
          di gara, le richieste di  partecipazione,  le  conferme  di
          interesse e le offerte. In  particolare,  le  comunicazioni
          orali    con    offerenti    che    potrebbero     incidere
          significativamente sul contenuto  e  la  valutazione  delle
          offerte sono documentate in misura sufficiente e con  mezzi
          adeguati. 
              5.  In   tutte   le   comunicazioni,   gli   scambi   e
          l'archiviazione di  informazioni,  le  stazioni  appaltanti
          garantiscono che l'integrita' dei dati  e  la  riservatezza
          delle offerte  e  delle  domande  di  partecipazione  siano
          mantenute. Esse esaminano  il  contenuto  delle  offerte  e
          delle domande di partecipazione soltanto dopo  la  scadenza
          del termine stabilito per la loro presentazione. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  possono,  se  necessario,
          richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che  in  genere
          non sono disponibili, ma, in tale caso,  offrono  modalita'
          alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative
          di accesso quelle che: 
                a)  offrono  gratuitamente   un   accesso   completo,
          illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
          dispositivi  a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione
          dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla  data  di
          invio  dell'invito  a  confermare   interesse.   Il   testo
          dell'avviso o dell'invito  a  confermare  interesse  indica
          l'indirizzo Internet  presso  il  quale  tali  strumenti  e
          dispositivi sono accessibili; 
                b)  assicurano  che  gli  offerenti,  che  non  hanno
          accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o  non
          hanno  la  possibilita'  di  ottenerli  entro   i   termini
          pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato
          accesso non  sia  attribuibile  all'offerente  interessato,
          possano accedere  alla  procedura  di  appalto  utilizzando
          credenziali temporanee elettroniche  per  un'autenticazione
          provvisoria fornite gratuitamente online; 
                c) offrono un canale alternativo per la presentazione
          elettronica delle offerte. 
              7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori  possono  imporre  agli  operatori  economici
          condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
          delle  informazioni  che  i   predetti   soggetti   rendono
          disponibili durante tutta la procedura di appalto. 
              8. Oltre ai requisiti  di  cui  all'allegato  XI,  agli
          strumenti e ai dispositivi di trasmissione e  di  ricezione
          elettronica delle offerte e di ricezione elettronica  delle
          domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: 
                a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione  dei
          soggetti interessati le informazioni sulle  specifiche  per
          la presentazione di offerte e domande di partecipazione per
          via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; 
                b) le stazioni appaltanti specificano il  livello  di
          sicurezza  richiesto   per   i   mezzi   di   comunicazione
          elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
          d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato
          ai rischi connessi; 
                c) qualora  ritengano  che  il  livello  dei  rischi,
          valutato ai sensi della  lettera  b),  sia  tale  che  sono
          necessarie firme elettroniche avanzate, come  definite  nel
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  stazioni  appaltanti
          accettano le  firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
          certificato qualificato, considerando se  tali  certificati
          siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
          presente in un elenco di  fiducia  di  cui  alla  decisione
          della  Commissione  2009/767/CE,   create   con   o   senza
          dispositivo per la  creazione  di  una  firma  sicura  alle
          seguenti condizioni: 
                  1) le stazioni appaltanti stabiliscono  il  formato
          della firma elettronica avanzata  sulla  base  dei  formati
          stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione  del
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  attuano  le  misure
          necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
          diverso formato di firma elettronica, la firma  elettronica
          o  il   supporto   del   documento   elettronico   contiene
          informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti.  Le
          possibilita'  di   convalida   consentono   alla   stazione
          appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in  modo
          comprensibile per i non madrelingua, le firme  elettroniche
          ricevute come firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
          certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
          coordinamento  della  Cabina  di   regia,   comunicano   le
          informazioni relative al fornitore di servizi di  convalida
          alla Commissione europea che le pubblica su internet; 
                  2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un
          certificato  qualificato  in  un  elenco  di  fiducia,   le
          stazioni appaltanti non applicano ulteriori  requisiti  che
          potrebbero ostacolare l'uso di tali firme  da  parte  degli
          offerenti. 
              9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una
          procedura  di  appalto  che  sono  firmati   dall'autorita'
          competente o da un altro ente  responsabile  del  rilascio,
          l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo'  stabilire
          il formato della firma elettronica avanzata in  conformita'
          ai requisiti previsti dalle  regole  tecniche  adottate  in
          attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si  dotano
          delle misure  necessarie  per  trattare  tecnicamente  tale
          formato includendo le informazioni necessarie ai  fini  del
          trattamento della firma nei documenti  in  questione.  Tali
          documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto
          del  documento  elettronico   possibilita'   di   convalida
          esistenti  che   consentono   di   convalidare   le   firme
          elettroniche ricevute on  line,  gratuitamente  e  in  modo
          comprensibile per i non madre lingua. 
              10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso
          dei mezzi elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente
          codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu'
          dei  seguenti  mezzi  di   comunicazione   per   tutte   le
          comunicazioni e gli scambi di informazioni: 
                a) mezzi elettronici; 
                b) posta; 
                c)  comunicazione  orale,   anche   telefonica,   per
          comunicazioni diverse  da  quelle  aventi  ad  oggetto  gli
          elementi essenziali di una procedura di  aggiudicazione  di
          una concessione e purche' il contenuto della  comunicazione
          orale  sia  sufficientemente  documentato  su  un  supporto
          durevole; 
                d) la consegna a mano  comprovata  da  un  avviso  di
          ricevimento. 
              11.  Nei  casi  di  cui  al  comma  10,  il  mezzo   di
          comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile  e
          non discriminatorio e non  deve  limitare  l'accesso  degli
          operatori economici alla procedura di aggiudicazione  della
          concessione. Gli strumenti e i  dispositivi  da  utilizzare
          per comunicare per via  elettronica,  nonche'  le  relative
          caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili  con
          i  prodotti  della  tecnologia  dell'informazione  e  della
          comunicazione comunemente in uso. 
              12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.".