Art. 34
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano" sono
sostituite dalle seguenti: "Esse esaminano";
b) al comma 12, le parole: "si applica il comma 5" sono
sostituite dalle seguenti: "si applicano i commi 5 e 7".
Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 52 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni). - 1.
Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformita' con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonche'
dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i
dispositivi da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche,
hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente
disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente
in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici
alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e
secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate
a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella
procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente
nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell'appalto,
l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe
specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non
sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file,
adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non
possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o
generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di
proprieta' esclusiva e non possono essere messi a
disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto
da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di
un modello fisico o in scala ridotta che non puo' essere
trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi
elettronici e' necessario a causa di una violazione della
sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per
la protezione di informazioni di natura particolarmente
sensibile che richiedono un livello talmente elevato di
protezione da non poter essere adeguatamente garantito
mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici
che sono generalmente a disposizione degli operatori
economici o che possono essere messi loro a disposizione
mediante modalita' alternative di accesso ai sensi del
comma 6.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di
comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del
comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo
supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione
unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione
diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto necessario
in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale
puo' essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse
da quelle relative agli elementi essenziali della procedura
di appalto, purche' il contenuto della comunicazione orale
sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi
essenziali della procedura di appalto includono i documenti
di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di
interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni
orali con offerenti che potrebbero incidere
significativamente sul contenuto e la valutazione delle
offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi
adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti
garantiscono che l'integrita' dei dati e la riservatezza
delle offerte e delle domande di partecipazione siano
mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e
delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza
del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario,
richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere
non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalita'
alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative
di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo,
illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di
invio dell'invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e
dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno
accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non
hanno la possibilita' di ottenerli entro i termini
pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato
accesso non sia attribuibile all'offerente interessato,
possano accedere alla procedura di appalto utilizzando
credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione
provvisoria fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione
elettronica delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono imporre agli operatori economici
condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
delle informazioni che i predetti soggetti rendono
disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli
strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione
elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle
domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei
soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per
la presentazione di offerte e domande di partecipazione per
via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di
sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione
elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato
ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi,
valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono
necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti
accettano le firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato, considerando se tali certificati
siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione
della Commissione 2009/767/CE, create con o senza
dispositivo per la creazione di una firma sicura alle
seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato
della firma elettronica avanzata sulla base dei formati
stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure
necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica
o il supporto del documento elettronico contiene
informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti. Le
possibilita' di convalida consentono alla stazione
appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche
ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
coordinamento della Cabina di regia, comunicano le
informazioni relative al fornitore di servizi di convalida
alla Commissione europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un
certificato qualificato in un elenco di fiducia, le
stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che
potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli
offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una
procedura di appalto che sono firmati dall'autorita'
competente o da un altro ente responsabile del rilascio,
l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo' stabilire
il formato della firma elettronica avanzata in conformita'
ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in
attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano
delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale
formato includendo le informazioni necessarie ai fini del
trattamento della firma nei documenti in questione. Tali
documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto
del documento elettronico possibilita' di convalida
esistenti che consentono di convalidare le firme
elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso
dei mezzi elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu'
dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per
comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli
elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di
una concessione e purche' il contenuto della comunicazione
orale sia sufficientemente documentato su un supporto
durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di
ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di
comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e
non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione della
concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare
per comunicare per via elettronica, nonche' le relative
caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con
i prodotti della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione comunemente in uso.
12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.".