Art. 35
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono
inserite le seguenti: ", del direttore dell'esecuzione".
Note all'art. 35:
- Si riporta l'articolo 53 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza). - 1. Salvo
quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le
candidature e le offerte, e' disciplinato dagli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di
accesso agli atti del processo di asta elettronica puo'
essere esercitato mediante l'interrogazione delle
registrazioni di sistema informatico che contengono la
documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero
tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia
autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente
codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di
accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono
stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e'
consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle
stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da
invitare;
c) in relazione alle offerte, fino
all'aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della
anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei
termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi
o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva
ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente
codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione:
a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta
o a giustificazione della medesima che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,
segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori,
del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del
contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per
elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal
gestore del sistema informatico per le aste elettroniche,
ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera
a), e' consentito l'accesso al concorrente ai fini della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto.".