Art. 36
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "effettuano valutazione completa" sono
sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa".
Note all'art. 36:
- Si riporta l'art. 56 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 56 (Aste elettroniche). - 1. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle
quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al
ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle
offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano
l'asta come un processo elettronico per fasi successive,
che interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte e consente di classificarle sulla base di un
trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori
che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, che non possono essere
classificati in base ad un trattamento automatico, non sono
oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con
negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da
un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono
stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta
da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di
gara, in particolare le specifiche tecniche, puo' essere
fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse
possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della
riapertura del confronto competitivo fra le parti di un
accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b)
e c), e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da
aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di
acquisizione di cui all'articolo 55.
3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno
dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene
aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi
dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando
l'appalto e' aggiudicato sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad
un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a
confermare l'interesse, nonche', per i settori speciali,
nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di
gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le
informazioni di cui all'allegato XII.
5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
appaltanti effettuano una valutazione completa delle
offerte conformemente al criterio o ai criteri di
aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata
ammissibile se e' stata presentata da un offerente che non
e' stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i
criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui
offerta e' conforme alle specifiche tecniche senza essere
irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei
commi 8, 9 e 10.
7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata
ammissibile se e' stata presentata da un offerente che non
e' stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo
136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi
articoli 135 e 136 e la cui offerta e' conforme alle
specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile
ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non
rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in
ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di
corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra
operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la
stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate
da offerenti che non possiedono la qualificazione
necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo
posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
10. Un'offerta e' ritenuta inadeguata se non presenta
alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente
incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a
rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai
requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di
partecipazione non e' ritenuta adeguata se l'operatore
economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi
dell'articolo 80, o dell'articolo 135 o dell'articolo 136,
o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o
136.
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte
ammissibili sono invitati simultaneamente, per via
elettronica, a partecipare all'asta elettronica
utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le
modalita' di connessione conformi alle istruzioni contenute
nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi
successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi
successivi alla data di invio degli inviti.
12. L'invito e' corredato del risultato della
valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente
alla ponderazione di cui all'articolo 95, commi 8 e 9.
L'invito precisa, altresi', la formula matematica che
determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni
automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi
valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base
del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di
tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando
di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le
eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse
con un valore determinato. Qualora siano autorizzate
varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula separata.
13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le
stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli
offerenti almeno le informazioni che consentono loro di
conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le
stazioni appaltanti possono, purche' previsto nei documenti
di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri
prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto
in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase
specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota
l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento delle
fasi dell'asta elettronica.
14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta
elettronica secondo una o piu' delle seguenti modalita':
a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu' nuovi prezzi o nuovi
valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a
condizione che abbiano preventivamente indicato il termine
che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima
presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta
elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente
indicato e' stato raggiunto.
15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare
conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera
c), eventualmente in combinazione con le modalita' di cui
alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare
all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.
16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,
le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione
dei risultati dell'asta elettronica.".