Art. 37 
 
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' abrogato; 
    b) il comma 6 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta  l'art.  58  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  58  (Procedure  svolte  attraverso   piattaforme
          telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa
          vigente in materia di  documento  informatico  e  di  firma
          digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei  principi  di
          trasparenza, semplificazione ed efficacia delle  procedure,
          le  stazioni  appaltanti  ricorrono  a  procedure  di  gara
          interamente gestite con  sistemi  telematici  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui al  presente  codice.  L'utilizzo
          dei sistemi telematici non  deve  alterare  la  parita'  di
          accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
          concorrenza  o  modificare  l'oggetto  dell'appalto,   come
          definito dai documenti di gara. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  possono   stabilire   che
          l'aggiudicazione di una procedura interamente  gestita  con
          sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica
          offerta  ovvero   attraverso   un'asta   elettronica   alle
          condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56. 
              3. (abrogato). 
              4. Il sistema telematico crea  ed  attribuisce  in  via
          automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla
          procedura un  codice  identificativo  personale  attraverso
          l'attribuzione di user ID e password e di  eventuali  altri
          codici individuali necessari per  operare  all'interno  del
          sistema. 
              5.  Al  momento  della  ricezione  delle  offerte,   la
          stazione appaltante trasmette in via elettronica a  ciascun
          concorrente   la   notifica   del   corretto    recepimento
          dell'offerta stessa. 
              6. (abrogato). 
              7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il  sistema
          telematico produce in automatico la graduatoria. 
              8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi
          telematici possono essere  adottate  anche  ai  fini  della
          stipula delle convenzioni  di  cui  all'articolo  26  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare
          l'accessibilita'    delle    persone    con    disabilita',
          conformemente agli standard europei. 
              10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro
          il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire
          il colloquio e la  condivisione  dei  dati  tra  i  sistemi
          telematici di acquisto e di negoziazione.".