Art. 37
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 37:
- Si riporta l'art. 58 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa
vigente in materia di documento informatico e di firma
digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure,
le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo
dei sistemi telematici non deve alterare la parita' di
accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come
definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con
sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica
offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle
condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56.
3. (abrogato).
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via
automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla
procedura un codice identificativo personale attraverso
l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri
codici individuali necessari per operare all'interno del
sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la
stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun
concorrente la notifica del corretto recepimento
dell'offerta stessa.
6. (abrogato).
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema
telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici possono essere adottate anche ai fini della
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare
l'accessibilita' delle persone con disabilita',
conformemente agli standard europei.
10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro
il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire
il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi
telematici di acquisto e di negoziazione.".