Art. 38
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono inserite
le seguenti: "e oggetto del contratto";
b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi
ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione
finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma
4-bis.";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi
in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve
essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina
chiarisce, altresi', in modo puntuale la rilevanza dei presupposti
tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento
congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.";
d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e
con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)";
e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Al fine di
evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo
devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali
originarie.";
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono
considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini
indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse;
g) al comma 4, espungere le lettere a), e c) e conseguentemente
le lettere: "b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e
c)";
h) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione
alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori
pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in
parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane
fisso e non puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti.
Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili
per l'unita' di misura.".
Note all'art. 38:
- Si riporta l'art. 59 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici,
le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o
ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di
indizione di gara. Esse possono altresi' utilizzare il
partenariato per l'innovazione quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura
competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo
quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma
1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati,
ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui
contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8,
garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di
qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi
previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad
esclusione dei casi di affidamento a contraente generale,
finanza di progetto, affidamento in concessione,
partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
locazione finanziaria nonche' delle opere di urbanizzazione
a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si
applica l'articolo 216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte
senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite
con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice
ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia
aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le
prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non
puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il
contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di
misura.".