Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis)
«lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o
specializzata, di importo piu' elevato fra le categorie costituenti
l'intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di
lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara,
tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di
importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera
o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;";
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il
degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le componenti, degli
impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido
funzionamento e di sicurezza, senza che da cio' derivi una
modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e
la sua funzionalita'.
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne
le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al rilevante
degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali,
tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le
prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di
efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene e
la sua funzionalita';";
b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori",
sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori";
c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra
nella presente lettera, e' sostituita dalle seguenti: "operatore
economico" e al secondo periodo, dopo le parole: "in condizioni
operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili";
d) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono
aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza
pubblica,";
e) alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal seguente:
";";
f) la lettera aaaaa), e' sostituita dalla seguente: "aaaaa)
«categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che,
nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni
caratterizzate da una particolare specializzazione e
professionalita';";
g) alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal seguente:
";";
h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
"ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il principio
secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo
sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o
banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte
le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici
soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o
in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi
di comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei tre
livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie
caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del
progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle alternative
progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le
possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si da' conto
della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il profilo
tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e
servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di
individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel
biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il
documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i
lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei
fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli
interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di
riferimento, da avviare nel corso della prima annualita' del
programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi
ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel
corso della prima annualita' del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene
redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla
programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati
disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento
da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti
a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e
quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la
realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica
tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche
per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve
assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in
termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare,
stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare nella
progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione
relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in
possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari
in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e
non all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di
materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte
dell'appaltatore.".
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
b) «autorita' governative centrali», le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»,
tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorita' governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di
cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui
agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni
aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi
loro dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t)
del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o
esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle
attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati
conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una
procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita'
e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi
del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti
IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)
nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati
tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
codice;
h) « joint venture», l'associazione tra due o piu'
enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una
serie di progetti o di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono
attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del
caso, attivita' di committenza ausiliarie;
l) «attivita' di centralizzazione delle committenze»,
le attivita' svolte su base permanente riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati
a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di
accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a
stazioni appaltanti;
m) «attivita' di committenza ausiliarie», le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome
e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza
iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui e'
stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa
ad un partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un
organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto
sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento,
con o senza personalita' giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il
predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
oppure che possa esercitare un'influenza dominante
sull'ente aggiudicatore;
2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di
rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le
imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha
presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti
esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il
cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti
pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti
pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle
attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva
e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul
tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o
cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici;
nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,
manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la
soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da
particolare complessita' in relazione alla tipologia delle
opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi,
alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta'
logistiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria
di lavori, generale o specializzata, di importo piu'
elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la
categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante
nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla
categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10
per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma
11;
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei
manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilitadi tutte le componenti,
degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in
condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza
che da cio' derivi una modificazione della consistenza,
salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita';
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei
manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al
rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine
di migliorare le prestazioni, le caratteristiche
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica,
nonche' per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalita';
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di
appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche
incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla
gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico. Si considera che l'operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto
della concessione. La parte del rischio trasferita
all'operatore economico deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico
non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato
completamento dell'opera;
bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato
alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualita' previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai
diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato
alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese
a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici
ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno o
piu' operatori economici per un periodo determinato in
funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalita' di finanziamento fissate, un complesso di
attivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio
della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalita' individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i
soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti
delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacita' del progetto di creare
valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
un livello di redditivita' adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la
capacita' del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'», il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per
messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di
riservare a un unico operatore economico l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di
riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di
una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e
le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni
appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare
elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando
di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia
utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso
periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione
appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli
elementi della concessione o della procedura, compresi il
bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le
condizioni proposte per la concessione, i formati per la
presentazione di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a
un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di
protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,
l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento
in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
un'offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico puo'
chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal
presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
piu' di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che
consentono lo svolgimento delle procedure di cui al
presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo
di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di
uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una
stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da Consip S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti
telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di
negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione,
sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o
interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative
condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della
prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia
prima o dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
all'utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti
che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti,
servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona
fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di
media audiovisivo e ne determina le modalita' di
organizzazione;
nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto,
servizio o processo nuovo o che ha subito significativi
miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di
produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che
riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o
organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi
radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la
compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i
servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici»,
CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal
regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la
corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i
lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i
lavori che, nell'ambito del processo realizzativo,
necessitano di lavorazioni caratterizzate da una
particolare specializzazione e professionalita';
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che
interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati
al movimento di persone e beni materiali e immateriali,
presentano prevalente sviluppo unidimensionale e
interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo
contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo
contrattuale viene determinato applicando alle unita' di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la
gestione comune di alcune o di tutte le attivita' di
programmazione, di progettazione, di affidamento, di
esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto
di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, definito su base qualitativa, in conformita'
alle varie categorie e specializzazioni presenti o in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg-bis)« principio di unicita' dell'invio», il
principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale
principio si applica ai dati relativi a programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti
pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso
escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti
dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei
tre livelli di sviluppo della progettazione, delle
originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali
e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle
alternative progettuali», il documento in cui sono
individuate ed analizzate le possibili soluzioni
progettuali alternative ed in cui si da' conto della
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il
profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di
beni e servizi», il documento che le amministrazioni
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
servizi da disporre nel biennio, necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati
dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori
pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al
fine di individuare i lavori da avviare nel triennio,
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco
degli interventi ricompresi nel programma triennale dei
lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della
prima annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di
forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale
di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che
viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
antecedente alla programmazione dell'intervento e che
individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione
alla tipologia dell' opera o dell' intervento da realizzare
gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche
esigenze qualitative e quantitative che devono essere
soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento,
anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla
quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento
che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e
funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali
e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che
traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e
prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la
soglia minima di qualita' da assicurare nella progettazione
e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. n.
239/L.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28/L.
Gli estremi del decreto legislativo sono stati corretti da
Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.