Art. 41 
 
 
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se come mezzo di  indizione  di
gara e' usato un avviso di preinformazione  o  periodico  indicativo,
dell'invito a confermare interesse" sono sostituite  dalle  seguenti:
"o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara e' usato
un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse". 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta  l'art.  64  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1.  Il  provvedimento
          con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
          1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo
          deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti  sono
          richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99  e
          139 sulla  sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  il
          ricorso allo stesso. L'appalto  e'  aggiudicato  unicamente
          sulla  base  del  criterio  dell'offerta  con  il   miglior
          rapporto  qualita'/prezzo  conformemente  all'articolo  95,
          comma 6. 
              2.  Nel   dialogo   competitivo   qualsiasi   operatore
          economico puo' chiedere di partecipare  in  risposta  a  un
          bando di gara,  o  ad  un  avviso  di  indizione  di  gara,
          fornendo   le   informazioni   richieste   dalla   stazione
          appaltante, per la selezione qualitativa. 
              3. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali,  se
          come  mezzo  di  indizione  di  gara  e'  usato  un  avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
          a confermare interesse. Soltanto  gli  operatori  economici
          invitati  dalle  stazioni  appaltanti   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite possono  partecipare
          al dialogo. Le  stazioni  appaltanti  possono  limitare  il
          numero di candidati idonei da invitare a  partecipare  alla
          procedura in conformita' all'articolo 91. 
              4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara  o
          nell'avviso di indizione di  gara  le  loro  esigenze  e  i
          requisiti richiesti e  li  definiscono  nel  bando  stesso,
          nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. 
              5. Le stazioni appaltanti avviano  con  i  partecipanti
          selezionati un  dialogo  finalizzato  all'individuazione  e
          alla definizione dei mezzi  piu'  idonei  a  soddisfare  le
          proprie  necessita'.  Nella  fase   del   dialogo   possono
          discutere con i partecipanti selezionati tutti gli  aspetti
          dell'appalto. 
              6.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti. A tal fine, non forniscono  informazioni  che
          possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto  ad
          altri. 
              7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
          non possono rivelare agli altri partecipanti  le  soluzioni
          proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
          candidato o da un offerente partecipante al dialogo,  senza
          l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
          di una  deroga  generale  ma  si  considera  riferito  alla
          comunicazione  di  informazioni  specifiche   espressamente
          indicate. 
              8. I dialoghi competitivi  possono  svolgersi  in  fasi
          successive in modo da ridurre il  numero  di  soluzioni  da
          discutere durante la fase del dialogo applicando i  criteri
          di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara,  nell'avviso
          di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
          di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel  documento
          descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
          tale opzione. 
              9. La stazione appaltante prosegue il  dialogo  finche'
          non e' in grado di individuare la soluzione o le  soluzioni
          che possano soddisfare le sue necessita'. 
              10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo  e  averne
          informato i partecipanti rimanenti, le stazioni  appaltanti
          invitano ciascuno a presentare le loro  offerte  finali  in
          base  alla  soluzione  o  alle   soluzioni   presentate   e
          specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
          tutti gli elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione
          del progetto. Su richiesta  della  stazione  appaltante  le
          offerte possono essere chiarite, precisate e  perfezionate.
          Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i  perfezionamenti
          o  i  complementi  delle  informazioni  non  possono  avere
          l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
          o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, qualora le  variazioni  rischino  di
          falsare   la   concorrenza   o   di   avere   un    effetto
          discriminatorio. 
              11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara, nell'avviso di indizione di gara o  nel  documento
          descrittivo   e   applicano,    altresi',    le    seguenti
          disposizioni: 
                a) i  documenti  alla  base  delle  offerte  ricevute
          possono essere  integrati  da  quanto  emerso  nel  dialogo
          competitivo; 
                b) su richiesta  della  stazione  appaltante  possono
          essere condotte negoziazioni con  l'offerente  che  risulta
          aver  presentato  l'offerta   con   il   miglior   rapporto
          qualita'/prezzo  al  fine   di   confermare   gli   impegni
          finanziari   o   altri   termini   contenuti   nell'offerta
          attraverso il completamento dei termini del contratto. 
              12. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 11 si applicano  qualora  da  cio'  non  consegua  la
          modifica sostanziale di elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, ovvero che non si rischi di  falsare
          la concorrenza o creare discriminazioni. 
              13. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          pagamenti per i partecipanti al dialogo.