Art. 42
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono sostituite dalle
seguenti: "da esse programmati".
Note all'art. 42:
- Si riporta l'art. 66 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato). - 1.
Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e
per lo svolgimento della relativa procedura e per informare
gli operatori economici degli appalti da esse programmati e
dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire
consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da
parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto
delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da
parte di autorita' indipendenti. Tale documentazione puo'
essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento
della procedura di appalto, a condizione che non abbia
l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una
violazione dei principi di non discriminazione e di
trasparenza.".