Art. 43
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non
superiore a ventiquattro mesi".
Note all'art. 43:
- Si riporta l'art. 70 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 70 (Avvisi di preinformazione). - 1. Le stazioni
appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno,
l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti,
pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante
le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera
B, sezione B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul
proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,
l'avviso di preinformazione e' pubblicato dall'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione
appaltante sul proprio profilo di committente. In
quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al
suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio
profilo di committente, come indicato nel citato allegato.
L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure
competitive con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione
come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5,
purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai
lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da
aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante
una procedura ristretta o una procedura competitiva con
negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di
indizione di gara e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le
informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) e' stato inviato alla pubblicazione non meno di
trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della
data di invio dell'invito a confermare interesse di cui
all'articolo 75, comma 1.
3. L'avviso di cui al comma 2 puo' essere pubblicato
sul profilo di committente quale pubblicazione
supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo
73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione puo'
durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione
dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di
appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi
specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo
142, comma 1, lettera b), puo' coprire un periodo piu'
lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.".