Art. 44
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le parole: "allegato XII" sono sostituite dalle seguenti:
"allegato XIV".
Note all'art. 44:
- Si riporta l'art. 72 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 72 (Redazione e modalita' di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi). - 1. Gli avvisi e i bandi di cui
agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni
indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di
formulari, compresi i modelli di formulari per le
rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e
pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono
pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione,
salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in
una o piu' delle lingue ufficiali delle istituzioni
dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo
pubblicato in tali lingue e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana,
fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di
Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli
elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle
altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi
di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e
degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un
sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55,
comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici
mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione
di cui all'articolo 98 che indichi che nei dodici mesi
coperti dall'avviso di indizione di gara non sara'
aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di
appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi
specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo
142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino
alla scadenza del periodo di validita' indicato
inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di
aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante
che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo
coperto dall'indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il
periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della
pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione
della data della pubblicazione rilasciata alla stazione
appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare
avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti
all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice,
a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica
secondo il modello e le modalita' di trasmissione precisate
al comma 1.".