Art. 45 
 
 
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente"  sono  aggiunte
le seguenti: "e del candidato"; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) ad  ogni
candidato  escluso,  i  motivi  del  rigetto  della  sua  domanda  di
partecipazione;"; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) al comma 5, lettera b), dopo le  parole:  "l'esclusione"  sono
inserite le seguenti: "ai candidati e"; 
    d) al comma  6,  le  parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 5". 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta  l'art.  76  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  76   (Informazione   dei   candidati   e   degli
          offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle
          specifiche  modalita'  di   pubblicazione   stabilite   dal
          presente   codice,   informano   tempestivamente    ciascun
          candidato e  ciascun  offerente  delle  decisioni  adottate
          riguardo   alla   conclusione   di   un   accordo   quadro,
          all'aggiudicazione di un appalto  o  all'ammissione  ad  un
          sistema dinamico di acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi
          dell'eventuale  decisione  di  non  concludere  un  accordo
          quadro o di non aggiudicare un  appalto  per  il  quale  e'
          stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non
          attuare un sistema dinamico di acquisizione. 
              2. Su richiesta scritta dell'offerente e del  candidato
          interessato,  l'amministrazione   aggiudicatrice   comunica
          immediatamente  e  comunque  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione della richiesta: 
                a) ad ogni offerente escluso, i  motivi  del  rigetto
          della sua offerta, inclusi, per i casi di cui  all'articolo
          68,  commi  7  e  8,  i  motivi  della  decisione  di   non
          equivalenza o della decisione  secondo  cui  i  lavori,  le
          forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni  o
          ai requisiti funzionali; 
              a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del  rigetto
          della sua domanda di partecipazione; 
                b) ad ogni offerente che abbia presentato  un'offerta
          ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi
          dell'offerta selezionata e il nome  dell'offerente  cui  e'
          stato aggiudicato  l'appalto  o  delle  parti  dell'accordo
          quadro; 
                c) ad ogni offerente che abbia presentato  un'offerta
          ammessa in gara e valutata, lo  svolgimento  e  l'andamento
          delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. 
              3. (abrogato). 
              4. Le amministrazioni aggiudicatrici non  divulgano  le
          informazioni  relative  all'aggiudicazione  degli  appalti,
          alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione  ad  un
          sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se
          la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'
          contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i  legittimi
          interessi commerciali di  operatori  economici  pubblici  o
          privati  o  dell'operatore  economico  selezionato,  oppure
          possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 
              5.  Le   stazioni   appaltanti   comunicano   d'ufficio
          immediatamente e comunque entro un termine non superiore  a
          cinque giorni: 
                a)    l'aggiudicazione,    all'aggiudicatario,     al
          concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a   tutti   i
          candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in  gara,
          a coloro la cui candidatura o offerta siano  state  escluse
          se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o  sono
          in termini per presentare impugnazione,  nonche'  a  coloro
          che hanno impugnato il bando o la  lettera  di  invito,  se
          tali impugnazioni non siano state  respinte  con  pronuncia
          giurisdizionale definitiva; 
                b)  l'esclusione  ai  candidati  e   agli   offerenti
          esclusi; 
                c) la decisione di non aggiudicare un appalto  ovvero
          di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; 
                d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
          l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla  lettera  a)  del
          presente comma. 
              6. Le comunicazioni  di  cui  al  comma  5  sono  fatte
          mediante posta elettronica certificata o strumento  analogo
          negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al  comma
          5, lettere a) e  b),  indicano  la  data  di  scadenza  del
          termine dilatorio per la stipulazione del contratto.".