Art. 45
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente" sono aggiunte
le seguenti: "e del candidato";
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) ad ogni
candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di
partecipazione;";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "l'esclusione" sono
inserite le seguenti: "ai candidati e";
d) al comma 6, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 5".
Note all'art. 45:
- Si riporta l'art. 76 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 76 (Informazione dei candidati e degli
offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle
specifiche modalita' di pubblicazione stabilite dal
presente codice, informano tempestivamente ciascun
candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate
riguardo alla conclusione di un accordo quadro,
all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un
sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi
dell'eventuale decisione di non concludere un accordo
quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale e'
stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non
attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato
interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica
immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla
ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto
della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo
68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non
equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le
forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o
ai requisiti funzionali;
a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto
della sua domanda di partecipazione;
b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi
dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui e'
stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo
quadro;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento
delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. (abrogato).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le
informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti,
alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un
sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se
la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'
contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o
privati o dell'operatore economico selezionato, oppure
possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara,
a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse
se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono
in termini per presentare impugnazione, nonche' a coloro
che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se
tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti
esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero
di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte
mediante posta elettronica certificata o strumento analogo
negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma
5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto.".