Art. 46
Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Commissione
giudicatrice";
b) al comma 1 le parole: "individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo" sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al quarto periodo, dopo le parole: "affidamento di
contratti", sono inserite le seguenti: "per i servizi e le
forniture"; dopo le parole: "all'articolo 35", sono inserite le
seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro";
dopo la parola: "nominare", e' inserita la seguente : "alcuni" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";
2) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di
elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati
nell'ambito di attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa
richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificita'
dei profili, puo' selezionare i componenti delle commissioni
giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante.";
d) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con
riferimento alla singola procedura.";
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della
commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause
ostative o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati devono
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC
ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della
comunicazione di un nuovo esperto.";
f) il comma 12 e' abrogato.
Note all'art. 46:
- Si riporta l'art. 77 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 77 (Commissione giudicatrice). - 1. Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico e' affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.
2. La commissione e' costituita da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e puo' lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e,
nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da Consip
S.p.a, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti
aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili
in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione
speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora
insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono
individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e comunque nel rispetto del
principio di rotazione. Tale lista e' comunicata dall'ANAC
alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla
richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
puo', in caso di affidamento di contratti per i servizi e
le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un
milione di euro o per quelli che non presentano particolare
complessita', nominare alcuni componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non
particolare complessita' le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i
servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico
tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di
attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e
confronto con la stazione appaltante sulla specificita' dei
profili, puo' selezionare i componenti delle commissioni
giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima
stazione appaltante.
4. I commissari non devono aver svolto ne' possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara e' valutata con riferimento alla
singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione
della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche
di pubblico amministratore, non possono essere nominati
commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura
civile, nonche' l'articolo 42 del presente codice. Sono
altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e'
individuato dalla stazione appaltante tra i commissari
sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i
commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inesistenza delle cause di incompatibilita' e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni
appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a
componente della commissione giudicatrice di cui ai commi
4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del
decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del
presente codice. La sussistenza di cause ostative o la
dichiarazione di incompatibilita' dei candidati devono
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto
dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici
sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta
alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e'
riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione.
12. (abrogato).
13. Il presente articolo non si applica alle procedure
di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni
effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano
amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle
attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.".