Art. 46 
 
 
Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Commissione
giudicatrice"; 
    b) al comma 1 le parole:  "individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo" sono soppresse; 
    c) al comma 3: 
      1)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:   "affidamento   di
contratti",  sono  inserite  le  seguenti:  "per  i  servizi   e   le
forniture"; dopo le  parole:  "all'articolo  35",  sono  inserite  le
seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro";
dopo la parola: "nominare", e' inserita la seguente : "alcuni" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente"; 
      2) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:
"In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture  di
elevato contenuto scientifico tecnologico  o  innovativo,  effettuati
nell'ambito di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  l'ANAC,  previa
richiesta e confronto con la stazione appaltante  sulla  specificita'
dei  profili,  puo'  selezionare  i  componenti   delle   commissioni
giudicatrici anche tra gli esperti  interni  alla  medesima  stazione
appaltante."; 
    d) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La
nomina del RUP a membro delle commissioni di  gara  e'  valutata  con
riferimento alla singola procedura."; 
    e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Le
stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico,  accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a  componente  della
commissione giudicatrice di cui ai  commi  4,  5  e  6  del  presente
articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
e all'articolo 42  del  presente  codice.  La  sussistenza  di  cause
ostative o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati  devono
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante  all'ANAC
ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo  e  della
comunicazione di un nuovo esperto."; 
    f) il comma 12 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta  l'art.  77  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  77  (Commissione  giudicatrice).  -   1.   Nelle
          procedure di aggiudicazione di contratti di  appalti  o  di
          concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
          criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  la
          valutazione delle offerte dal punto  di  vista  tecnico  ed
          economico e'  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,
          composta da esperti nello specifico settore  cui  afferisce
          l'oggetto del contratto. 
              2. La commissione e' costituita da un numero dispari di
          commissari,  non  superiore  a  cinque,  individuato  dalla
          stazione  appaltante  e  puo'  lavorare  a   distanza   con
          procedure telematiche  che  salvaguardino  la  riservatezza
          delle comunicazioni. 
              3. I commissari sono scelti fra  gli  esperti  iscritti
          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78  e,
          nel caso di procedure di aggiudicazione  svolte  da  Consip
          S.p.a, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti
          aggregatori regionali di cui  all'articolo  9  del  decreto
          legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti
          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili
          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione
          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione
          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora
          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono
          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico
          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei
          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del
          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC
          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla
          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e
          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, per i lavori di  importo  inferiore  a  un
          milione di euro o per quelli che non presentano particolare
          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla
          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non
          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
          piattaforme   telematiche   di   negoziazione   ai    sensi
          dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i
          servizi e le forniture  di  elevato  contenuto  scientifico
          tecnologico  o  innovativo,   effettuati   nell'ambito   di
          attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e
          confronto con la stazione appaltante sulla specificita' dei
          profili, puo' selezionare i  componenti  delle  commissioni
          giudicatrici anche tra gli esperti  interni  alla  medesima
          stazione appaltante. 
              4. I commissari non  devono  aver  svolto  ne'  possono
          svolgere  alcun'altra  funzione  o   incarico   tecnico   o
          amministrativo   relativamente   al   contratto   del   cui
          affidamento si tratta. La nomina del  RUP  a  membro  delle
          commissioni  di  gara  e'  valutata  con  riferimento  alla
          singola procedura. 
              5. Coloro che, nel  biennio  antecedente  all'indizione
          della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto  cariche
          di pubblico amministratore,  non  possono  essere  nominati
          commissari giudicatori relativamente ai contratti  affidati
          dalle Amministrazioni presso le quali hanno  esercitato  le
          proprie funzioni d'istituto. 
              6. Si applicano ai  commissari  e  ai  segretari  delle
          commissioni l'articolo 35-bis del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice  di  procedura
          civile, nonche' l'articolo 42  del  presente  codice.  Sono
          altresi' esclusi da  successivi  incarichi  di  commissario
          coloro  che,  in  qualita'  di  membri  delle   commissioni
          giudicatrici, abbiano concorso,  con  dolo  o  colpa  grave
          accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
              7. La nomina dei commissari  e  la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
              8. Il  Presidente  della  commissione  giudicatrice  e'
          individuato dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari
          sorteggiati. 
              9.  Al  momento  dell'accettazione   dell'incarico,   i
          commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          l'inesistenza  delle  cause  di   incompatibilita'   e   di
          astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le   stazioni
          appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
          l'insussistenza  delle  cause  ostative   alla   nomina   a
          componente della commissione giudicatrice di cui  ai  commi
          4, 5 e 6 del presente  articolo,  all'articolo  35-bis  del
          decreto legislativo n.165 del 2001 e  all'articolo  42  del
          presente codice. La sussistenza  di  cause  ostative  o  la
          dichiarazione  di  incompatibilita'  dei  candidati  devono
          essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
          all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione  dell'esperto
          dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 
              10. Le spese relative alla  commissione  sono  inserite
          nel  quadro  economico  dell'intervento  tra  le  somme   a
          disposizione della stazione  appaltante.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
          compenso massimo per i commissari.  I  dipendenti  pubblici
          sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi  non  spetta
          alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 
              11. In caso di rinnovo  del  procedimento  di  gara,  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
          cui  l'annullamento  sia  derivato  da   un   vizio   nella
          composizione della commissione. 
              12. (abrogato). 
              13. Il presente articolo non si applica alle  procedure
          di aggiudicazione di contratti  di  appalto  o  concessioni
          effettuate  dagli  enti   aggiudicatori   che   non   siano
          amministrazioni aggiudicatrici quando  svolgono  una  delle
          attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.".