Art. 47 
 
 
Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al secondo periodo, le  parole:  "in  un  apposito
atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida"; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee
guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita'  di
funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo,  di  norma,
sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la  valutazione  delle
offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.". 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta  l'art.  78  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  78  (Albo  dei  componenti   delle   commissioni
          giudicatrici). - 1. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  lo
          gestisce e lo  aggiorna  secondo  criteri  individuati  con
          apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio  dei
          componenti delle commissioni giudicatrici  nelle  procedure
          di   affidamento   dei   contratti   pubblici.   Ai    fini
          dell'iscrizione nel suddetto albo, i  soggetti  interessati
          devono essere in possesso di requisiti di compatibilita'  e
          moralita',   nonche'    di    comprovata    competenza    e
          professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce
          il  contratto,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   che
          l'Autorita' definisce con apposite linee  guida,  valutando
          la possibilita' di articolare  l'Albo  per  aree  tematiche
          omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente  codice.  Fino  all'adozione
          della disciplina in  materia  di  iscrizione  all'Albo,  si
          applica l'articolo 216, comma 12. 
              1-bis. Con le linee guida  di  cui  al  comma  1  sono,
          altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento  delle
          commissioni  giudicatrici,  prevedendo,  di  norma,  sedute
          pubbliche, nonche'  sedute  riservate  per  la  valutazione
          delle offerte tecniche e per  altri  eventuali  adempimenti
          specifici.".