Art. 47
Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo periodo, le parole: "in un apposito
atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee
guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita' di
funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma,
sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione delle
offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.".
Note all'art. 47:
- Si riporta l'art. 78 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici). - 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo
gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con
apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure
di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini
dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati
devono essere in possesso di requisiti di compatibilita' e
moralita', nonche' di comprovata competenza e
professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce
il contratto, secondo i criteri e le modalita' che
l'Autorita' definisce con apposite linee guida, valutando
la possibilita' di articolare l'Albo per aree tematiche
omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si
applica l'articolo 216, comma 12.
1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono,
altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento delle
commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute
pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione
delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti
specifici.".