Art. 48
Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di
presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione
elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un
malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta
presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i
necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarita' della
procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche
disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte
per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata
proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento. Nei casi di
sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante
assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli
operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla ed
eventualmente sostituirla. La pubblicita' di tale proroga avviene
attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso
l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai
sensi dell'articolo 74, comma 1, nonche' attraverso ogni altro
strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso,
la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne
da' comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo
32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale.".
Note all'art. 48:
- Si riporta l'art. 79 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 79 (Fissazione di termini). - 1. Nel fissare i
termini per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono
conto in particolare della complessita' dell'appalto e del
tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto
a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul
posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini
per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la
ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei
casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni
supplementari significative ai fini della preparazione di
offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile
dall'operatore economico, non sono fornite al piu' tardi
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi
degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di
quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai
documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 e'
proporzionale all'importanza delle informazioni o delle
modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state
richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della
preparazione di offerte adeguate e' insignificante, le
amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare
le scadenze.
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte
attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento
o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la
corretta presentazione delle offerte, la stazione
appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di
assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la
sospensione del termine per la ricezione delle offerte per
il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una
durata proporzionale alla gravita' del mancato
funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al
primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino
alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la
segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli
operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di
ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita' di
tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione
di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono
accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, nonche' attraverso ogni altro strumento che la
stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la
stazione appaltante, qualora si verificano
malfunzionamenti, ne da' comunicazione all'AGID ai fini
dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice
dell'amministrazione digitale.".