Art. 48 
 
 
Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
dopo il comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Nel  caso  di
presentazione  delle  offerte  attraverso  mezzi   di   comunicazione
elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante  ai  sensi
dell'articolo  52,  ivi  incluse  le   piattaforme   telematiche   di
negoziazione, qualora si verifichi  un  mancato  funzionamento  o  un
malfunzionamento  di  tali  mezzi  tale  da  impedire   la   corretta
presentazione  delle  offerte,  la  stazione  appaltante   adotta   i
necessari provvedimenti al fine di assicurare  la  regolarita'  della
procedura nel rispetto dei principi di  cui  all'articolo  30,  anche
disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle  offerte
per  il  periodo  di  tempo  necessario  a  ripristinare  il  normale
funzionamento dei mezzi e la proroga  dello  stesso  per  una  durata
proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento.  Nei  casi  di
sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante
assicura  che,  fino  alla  scadenza  del  termine  prorogato,  venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia  consentito  agli
operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla  ed
eventualmente sostituirla. La pubblicita'  di  tale  proroga  avviene
attraverso la tempestiva  pubblicazione  di  apposito  avviso  presso
l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti  di  gara,  ai
sensi dell'articolo  74,  comma  1,  nonche'  attraverso  ogni  altro
strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso,
la stazione appaltante, qualora si  verificano  malfunzionamenti,  ne
da' comunicazione all'AGID ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo
32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale.". 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta  l'art.  79  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 79 (Fissazione di termini). - 1.  Nel  fissare  i
          termini per la ricezione delle domande di partecipazione  e
          delle offerte, le  amministrazioni  aggiudicatrici  tengono
          conto in particolare della complessita' dell'appalto e  del
          tempo necessario per preparare le offerte,  fatti  salvi  i
          termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61,  62,  64  e
          65. 
              2. Quando le offerte possono essere formulate  soltanto
          a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul
          posto dei documenti di gara e relativi allegati, i  termini
          per la  ricezione  delle  offerte,  comunque  superiori  ai
          termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61,  62,  64  e
          65, sono stabiliti in  modo  che  gli  operatori  economici
          interessati  possano  prendere  conoscenza  di   tutte   le
          informazioni necessarie per presentare le offerte. 
              3. Le stazioni appaltanti prorogano i  termini  per  la
          ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici
          interessati  possano  prendere  conoscenza  di   tutte   le
          informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei
          casi seguenti: 
                a)  se,  per  qualunque   motivo,   le   informazioni
          supplementari significative ai fini della  preparazione  di
          offerte  adeguate,  seppur   richieste   in   tempo   utile
          dall'operatore economico, non sono fornite  al  piu'  tardi
          sei giorni prima del termine  stabilito  per  la  ricezione
          delle offerte. In caso di  procedura  accelerata  ai  sensi
          degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di
          quattro giorni; 
                b) se  sono  effettuate  modifiche  significative  ai
          documenti di gara. 
              4. La durata  della  proroga  di  cui  al  comma  3  e'
          proporzionale all'importanza  delle  informazioni  o  delle
          modifiche. 
              5. Se le  informazioni  supplementari  non  sono  state
          richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della
          preparazione di  offerte  adeguate  e'  insignificante,  le
          amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a  prorogare
          le scadenze. 
              5-bis.  Nel  caso  di   presentazione   delle   offerte
          attraverso  mezzi  di  comunicazione  elettronici  messi  a
          disposizione   dalla   stazione   appaltante    ai    sensi
          dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
          negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento
          o un malfunzionamento di tali mezzi  tale  da  impedire  la
          corretta   presentazione   delle   offerte,   la   stazione
          appaltante adotta i  necessari  provvedimenti  al  fine  di
          assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto  dei
          principi  di  cui  all'articolo  30,  anche  disponendo  la
          sospensione del termine per la ricezione delle offerte  per
          il periodo di tempo necessario a  ripristinare  il  normale
          funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso  per  una
          durata   proporzionale   alla    gravita'    del    mancato
          funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui  al
          primo periodo, la stazione appaltante  assicura  che,  fino
          alla scadenza del termine  prorogato,  venga  mantenuta  la
          segretezza delle offerte  inviate  e  sia  consentito  agli
          operatori economici che hanno  gia'  inviato  l'offerta  di
          ritirarla ed eventualmente sostituirla. La  pubblicita'  di
          tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione
          di apposito avviso presso l'indirizzo  Internet  dove  sono
          accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74,
          comma 1, nonche' attraverso ogni  altro  strumento  che  la
          stazione appaltante ritenga opportuno.  In  ogni  caso,  la
          stazione     appaltante,     qualora     si      verificano
          malfunzionamenti, ne da'  comunicazione  all'AGID  ai  fini
          dell'applicazione   dell'articolo   32-bis   del    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.82,   recante    codice
          dell'amministrazione digitale.".