Art. 50
Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
al comma 1, dopo le parole: "per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti: "e per
il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei
suddetti requisiti,".
Note all'art. 50:
- Si riporta l'art. 81 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente codice e per il controllo in fase di esecuzione
del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e'
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli
operatori economici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai
quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione
nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali
e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i
termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con
il medesimo decreto si provvede alla definizione delle
modalita' relative alla progressiva informatizzazione dei
documenti necessari a comprovare i requisiti di
partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonche'
alla definizione dei criteri e delle modalita' relative
all'accesso e al funzionamento nonche'
all'interoperabilita' tra le diverse banche dati coinvolte
nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo
con ANAC, definisce le modalita' di subentro nelle
convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere
pregiudizio all'attivita' di gestione dati attribuite
all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 13.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto
necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche
dati, secondo le modalita' individuate con il decreto di
cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle
stesse all'interno dell'amministrazione o organismo
pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC,
debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all'organo
di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.
4. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali
di qualificazione, costantemente aggiornati, con
riferimento al medesimo partecipante nei termini di
efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati
anche per gare diverse.".