Art. 51
Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure
autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di
armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento,
a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non
coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i
rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente
indicati nelle disposizioni nazionali di settore.".
Note all'art. 51:
- Si riporta l'art. 82 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri
mezzi di prova). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono esigere che gli operatori economici presentino,
come mezzi di prova di conformita' ai requisiti o ai
criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di
aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione
dell'appalto, una relazione di prova o un certificato
rilasciati da un organismo di valutazione della
conformita'. Le amministrazioni aggiudicatrici che
richiedono la presentazione di certificati rilasciati da
uno specifico organismo di valutazione della conformita'
accettano anche i certificati rilasciati da organismi di
valutazione della conformita' equivalenti. Ai fini del
presente comma, per «organismo di valutazione della
conformita'» si intende un organismo che effettua attivita'
di valutazione della conformita', comprese taratura, prove,
ispezione e certificazione, accreditato a norma del
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della
normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri
non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5,
paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da
normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i
rapporti e certificati rilasciati dagli organismi
eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di
settore.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri
mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al
comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del
fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva
accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al
comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti,
purche' il mancato accesso non sia imputabile all'operatore
economico interessato e purche' questi dimostri che i
lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i
requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche,
i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative
all'esecuzione dell'appalto.
3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti
presentati a norma del presente articolo e degli articoli
68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo
scambio delle informazioni e' finalizzato a un'efficace
cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle
regole europee e nazionali in materia di protezione dei
dati personali.".