Art. 52
Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC adottate" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "valore stimato
dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso,";
c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
"Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e
g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi
requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza
e di ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.";
e) al comma 10:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "E' istituito
presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di
impresa e delle relative premialita', per il quale l'Autorita'
rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su
richiesta.";
2) al secondo periodo le parole: "la capacita' strutturale e di
affidabilita'" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilita'";
3) al terzo periodo le parole: "tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
4) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le linee
guida di cui al precedente periodo istituiscono altresi' un sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e
premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e
corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici,
comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di
materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.";
5) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I requisiti
reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente
comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti
dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso
istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia
obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto
dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza
e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle
procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.";
6) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il calcolo
del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli
operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate
dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC
attribuisce elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente
disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di
impresa.".
Note all'art. 52:
- Si riporta l'art. 83 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
- 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente codice, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel
rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche
al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e
delle piccole e medie imprese, il sistema di
qualificazione, i casi e le modalita' di avvalimento, i
requisiti e le capacita' che devono essere posseduti dal
concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui
all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione
richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di
cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee
guida, si applica l'articolo 216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara,
possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';
c) un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio
del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze
adeguatamente motivate relative ai rischi specifici
connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti
di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni
appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che
gli operatori economici devono avere con riferimento a
gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano
aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno
eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti
sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del
fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare
nell'ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i
criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle
procedure, d'appalto per forniture che necessitano di
lavori di posa in opera o di installazione, servizi o
lavori, la capacita' professionale degli operatori
economici di fornire tali servizi o di eseguire
l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
all'articolo 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione
dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e'
fornita, a seconda della natura, della quantita' o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi,
utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi
4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come
livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei
mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse ed effettuano la verifica formale e
sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita'
effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo
45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono
indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti
devono essere posseduti dai singoli concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono
contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione
rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre
disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono
comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarita' essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perche' siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il
suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali
valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi,
oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti
definitivi che esprimono l'affidabilita' dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di rilascio
della relativa certificazione, mediante linee guida
adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Le linee guida di cui al
precedente periodo istituiscono altresi' un sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di
penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria delle
richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese
titolari di appalti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere
e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I
requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei
precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al
mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e
degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione
alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del
contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene
conto del comportamento degli operatori economici tenuto
nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in
vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce
elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della
presente disposizione conformi a quanto previsto per il
rilascio del rating di impresa.".