Art. 53
Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "con le linee guida" sono sostituite
dalle seguenti: "con il decreto";
b) al comma 4:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"che costituisce presupposto ai fini della qualificazione";
2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "il
possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite le
seguenti: "il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo
al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con
la SOA per il conseguimento della qualificazione;";
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli
organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi
in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se
accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo
conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel procedimento
di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera g), per
un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC,
l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente cancellata.";
d) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: "2" e'
sostituita dalla seguente: "due" e le parole: "nel triennio
antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei
dieci anni antecedenti";
e) al comma 8, le parole: "organismi di certificazione" sono
sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione";
f) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la
funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti
pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4,
del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.".
Note all'art. 53:
- Si riporta l'art. 84 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli
appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC.
2. L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma
2, individua, altresi', livelli standard di qualita' dei
controlli che le societa' organismi di attestazione (SOA)
devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di
natura non meramente documentale. L'attivita' di
monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di
diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la
decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della
qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
finanziaria e tecniche e professionali indicati
all'articolo 83; il periodo di attivita' documentabile e'
quello relativo al decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati
alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti
certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono
trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di
qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
d) il possesso di certificazione del rating di
impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83,
comma 10.
4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore
economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della
sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera
g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza
stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e'
immediatamente cancellata.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di
vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata
e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno
l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli
effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della
premialita' di cui all'articolo 38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita'
economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce
i parametri economico-finanziari significativi richiesti,
certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti
preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche
proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in
modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa
deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacita' professionale per
gli appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo
disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di
annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee
guida disciplinano, altresi', i criteri per la
determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di
qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al
numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla
necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi
stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie
imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in
essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul
proprio sito il criterio e il numero di controlli a
campione da effettuare annualmente sulle attestazioni
rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida
e' punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma
13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della
sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai
criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita'
della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente codice svolgevano la funzione di direttore
tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in
possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146,
comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
tali funzioni.