Art. 54
Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "le informazione" sono sostituite dalle
seguenti: "le informazioni";
b) al comma 5, le parole: "nonche' all'impresa che la segue in
graduatoria," sono soppresse.
Note all'art. 54:
- Si riporta l'art. 85 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 85 (Documento di gara unico europeo). - 1. Al
momento della presentazione delle domande di partecipazione
o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il
documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformita' al modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea. II DGUE e' fornito
esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come
prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorita' pubbliche o terzi in
cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le
seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui
all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a
norma dell'articolo 91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti
richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di
cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui
l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89,
indica l'autorita' pubblica o il terzo responsabile del
rilascio dei documenti complementari e include una
dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico e'
in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali
documenti.
3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i documenti
complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui
all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni
richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del
caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
utilizzato in una procedura d'appalto precedente purche'
confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore
valide.
5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli
offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso
della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la
stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti
complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e,
se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo'
invitare gli operatori economici a integrare i certificati
richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non
e' richiesto di presentare documenti complementari o altre
prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione
appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso
l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente
informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono
essere consultate, alle medesime condizioni, dalle
amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con
le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo
81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia e' messo a
disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli
operatori economici che possono essere consultate dalle
stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono
comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le
informazioni relative alle banche dati di cui al presente
articolo.".