Art. 55
Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: "rilasciato dagli" sono
sostituite dalle seguenti: "acquisito d'ufficio dalle stazioni
appaltanti presso gli";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal certificato di
esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC
con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione,
nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di
qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con
riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso
o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del
procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori
categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di
gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di
comunicazioni non veritiere.".
Note all'art. 55:
- Si riporta l'art. 86 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 86 (Mezzi di prova). - 1. Le stazioni appaltanti
possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli
altri mezzi di prova di cui al presente articolo e
all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni
appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di
cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo
87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi
mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno
delle risorse necessarie.
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti
documenti come prova sufficiente della non applicabilita'
all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80:
a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto
articolo, il certificato del casellario giudiziario o in
sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla
competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello
Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui
risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo,
tramite apposita certificazione rilasciata dalla
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali, tramite il
Documento Unico della Regolarita' Contributiva acquisito
d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero
tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita'
competenti di altri Stati.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una
dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che
questi non menzionano tutti i casi previsti, tali
dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante
il registro online dei certificati (e-Certis).
4. Di norma, la prova della capacita' economica e
finanziaria dell'operatore economico puo' essere fornita
mediante uno o piu' mezzi di prova indicati nell'allegato
XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati
motivi non e' in grado di presentare le referenze chieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la
propria capacita' economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
5. Le capacita' tecniche degli operatori economici
possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di
cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura,
della quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori,
delle forniture o dei servizi.
5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal
certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo
schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui
all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato
di esecuzione dei lavori, delle categorie di
qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene
effettuata con riferimento alle categorie richieste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito.
Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel
certificato di esecuzione dei lavori categorie di
qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara
o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di
comunicazioni non veritiere.
6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le
informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati
all'articolo 80, l'idoneita' all'esercizio dell'attivita'
professionale, la capacita' finanziaria e tecnica degli
offerenti di cui all'articolo 83, nonche' eventuali
informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente
articolo.".