Art. 56
Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nonche' il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84," sono soppresse e
le parole: "anche di partecipanti" sono sostituite dalle seguenti:
"anche partecipanti";
2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita', la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria.";
b) al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", pena la risoluzione del contratto di appalto";
c) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: ", oltre ai lavori
prevalenti,", sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: "loro esecuzione" sono
sostituite dalle seguenti: "qualificazione ai fini dell'ottenimento
dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui
all'articolo 84".
Note all'art. 56:
- Si riporta l'art. 89 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 89 (Avvalimento). - 1. L'operatore economico,
singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un
determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad
una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei
requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e
professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera
f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli
operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita'
sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi
delle capacita' di altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di
cui all'articolo 80, nonche' il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
economico dimostra alla stazione appaltante che disporra'
dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente
il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
allega, altresi', alla domanda di partecipazione in
originale o copia autentica il contratto in virtu' del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullita', la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri
oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori
economici che richiedono di essere qualificati in un
sistema di qualificazione comportano requisiti relativi
alle capacita' economiche e finanziarie dell'operatore
economico o alle sue capacita' tecniche e professionali,
questi puo' avvalersi, se necessario, della capacita' di
altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica
dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma
1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo
riferito all'ambito temporale di validita' del sistema di
qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli
articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacita'
l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i
pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i
quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel
bando di gara possono essere altresi' indicati i casi in
cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per
il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione,
purche' si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi
e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di
un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono
prevedere nei documenti di gara che taluni compiti
essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel
caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di
operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie.
L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione
appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il responsabile unico del procedimento accerta in corso
d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.
Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui
all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei
lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita'
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi'
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
prescritta pubblicita'.
10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il
requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato
rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci
per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, e' definito l'elenco delle opere di cui al
presente comma, nonche' i requisiti di specializzazione
richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento
dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui
all'articolo 84, che possono essere periodicamente
revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.".