Art. 57 
 
 
Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "devono risultare" e' inserita
la seguente: "conformi". 
 
          Note all'art. 57: 
              - Si riporta  l'art.  90  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 90  (Elenchi  ufficiali  di  operatori  economici
          riconosciuti  e  certificazioni).  -   1.   Gli   operatori
          economici iscritti in elenchi  ufficiali  di  imprenditori,
          fornitori o prestatori di servizi o che siano  in  possesso
          di una certificazione rilasciata da  organismi  accreditati
          per tali certificazioni ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  di  cui
          all'allegato  XIII   possono   presentare   alla   stazione
          appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o
          il certificato rilasciato dall'organismo di  certificazione
          competente. Tali  certificati  indicano  le  referenze  che
          consentono l'iscrizione negli  elenchi  o  di  ottenere  il
          rilascio   della   certificazione   nonche'   la   relativa
          classificazione. 
              2. Le amministrazioni o gli  enti  che  gestiscono  gli
          elenchi e gli organismi di certificazione di cui  al  comma
          1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano  alla
          Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro
          tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice  ovvero
          dall'istituzione  di  nuovi  elenchi  o  albi  o  di  nuovi
          organismi   di   certificazione   e   provvedono   altresi'
          all'aggiornamento dei dati comunicati.  Nei  trenta  giorni
          successivi al loro ricevimento la Cabina di regia  cura  la
          trasmissione di tali dati alla Commissione europea  e  agli
          altri Stati membri. 
              3. Per gli operatori  economici  facenti  parte  di  un
          raggruppamento che dispongono di  mezzi  forniti  da  altre
          societa' del raggruppamento, l'iscrizione negli  elenchi  o
          il certificato indicano specificamente i mezzi  di  cui  si
          avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni
          contrattuali. 
              4. L'iscrizione di un operatore economico in un  elenco
          ufficiale o il  possesso  del  certificato  rilasciato  dal
          competente   organismo   di   certificazione    costituisce
          presunzione d'idoneita' ai fini dei requisiti di  selezione
          qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato. 
              5. I  dati  risultanti  dall'iscrizione  negli  elenchi
          ufficiali o dalla certificazione,  per  i  quali  opera  la
          presunzione di idoneita' di cui al comma 4, possono  essere
          contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica
          dei requisiti degli operatori economici da parte di chi  vi
          abbia interesse.  Per  quanto  riguarda  il  pagamento  dei
          contributi assistenziali e  previdenziali  e  il  pagamento
          delle imposte  e  tasse,  per  ogni  appalto,  puo'  essere
          richiesta un'attestazione supplementare ad  ogni  operatore
          economico. 
              6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e  5  del
          presente articolo solo agli operatori  economici  stabiliti
          sul territorio nazionale. 
              7. I requisiti della prova per i criteri  di  selezione
          qualitativa  previsti   dall'elenco   ufficiale   o   dalla
          certificazione devono risultare conformi all'articolo 86 e,
          ove applicabile, all'articolo 87. Gli  operatori  economici
          possono chiedere in qualsiasi momento  l'iscrizione  in  un
          elenco ufficiale o il rilascio del certificato.  Essi  sono
          informati entro un termine ragionevole,  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive       modificazioni,       della       decisione
          dell'amministrazione  o  ente   che   redige   l'elenco   o
          dell'organismo di certificazione competente. 
              8.   L'iscrizione   in   elenchi   ufficiali    o    la
          certificazione non possono essere  imposte  agli  operatori
          economici  degli  altri  Stati  membri   in   vista   della
          partecipazione  ad  un  pubblico   appalto.   Le   stazioni
          appaltanti  riconoscono  i   certificati   equivalenti   di
          organismi stabiliti in altri Stati membri.  Esse  accettano
          altresi' altri mezzi di prova equivalenti. 
              9. Sono messe a disposizione degli altri  Stati  membri
          che ne  facciano  richiesta  le  informazioni  relative  ai
          documenti presentati dagli operatori economici per  provare
          il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione  negli
          elenchi ufficiali  di  cui  al  comma  1  ovvero,  per  gli
          operatori  di  altri  Stati  membri,  il  possesso  di  una
          certificazione equivalente. 
              10. Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul
          profilo  di  committente  e  sul   casellario   informatico
          dell'ANAC.".