Art. 57
Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "devono risultare" e' inserita
la seguente: "conformi".
Note all'art. 57:
- Si riporta l'art. 90 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 90 (Elenchi ufficiali di operatori economici
riconosciuti e certificazioni). - 1. Gli operatori
economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso
di una certificazione rilasciata da organismi accreditati
per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui
all'allegato XIII possono presentare alla stazione
appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o
il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione
competente. Tali certificati indicano le referenze che
consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il
rilascio della certificazione nonche' la relativa
classificazione.
2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli
elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma
1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla
Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi
organismi di certificazione e provvedono altresi'
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni
successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la
trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli
altri Stati membri.
3. Per gli operatori economici facenti parte di un
raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre
societa' del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o
il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si
avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni
contrattuali.
4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco
ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal
competente organismo di certificazione costituisce
presunzione d'idoneita' ai fini dei requisiti di selezione
qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi
ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la
presunzione di idoneita' di cui al comma 4, possono essere
contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica
dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi
abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento
delle imposte e tasse, per ogni appalto, puo' essere
richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore
economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del
presente articolo solo agli operatori economici stabiliti
sul territorio nazionale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione
qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla
certificazione devono risultare conformi all'articolo 86 e,
ove applicabile, all'articolo 87. Gli operatori economici
possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un
elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono
informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, della decisione
dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o
dell'organismo di certificazione competente.
8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la
certificazione non possono essere imposte agli operatori
economici degli altri Stati membri in vista della
partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni
appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di
organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano
altresi' altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri
che ne facciano richiesta le informazioni relative ai
documenti presentati dagli operatori economici per provare
il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli
elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli
operatori di altri Stati membri, il possesso di una
certificazione equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul
profilo di committente e sul casellario informatico
dell'ANAC.".