Art. 58
Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "proporzionalita'" e' inserito
il seguente segno di interpunzione: ",".
Note all'art. 58:
- Si riporta l'art. 91 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 91 (Riduzione del numero di candidati altrimenti
qualificati da invitare a partecipare). - 1. Nelle
procedure ristrette, nelle procedure competitive con
negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di
partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti,
quando lo richieda la difficolta' o la complessita'
dell'opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di
selezione e che possono essere invitati a presentare
un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purche'
sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di
candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni
appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse i criteri oggettivi e non
discriminatori, secondo il principio di proporzionalita',
che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che
intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non
puo' essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva
con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e
nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di
candidati non puo' essere inferiore a tre. In ogni caso il
numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad
assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti
invitano un numero di candidati pari almeno al numero
minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano
i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita' di
cui all'articolo 83 e' inferiore al numero minimo, la
stazione appaltante puo' proseguire la procedura invitando
i candidati in possesso delle capacita' richieste. La
stazione appaltante non puo' includere nella stessa
procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto
di partecipare o candidati che non abbiano le capacita'
richieste.".