Art. 58 Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "proporzionalita'" e' inserito il seguente segno di interpunzione: ",".
Note all'art. 58: - Si riporta l'art. 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 91 (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare). - 1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purche' sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati. 2. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita', che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita' di cui all'articolo 83 e' inferiore al numero minimo, la stazione appaltante puo' proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacita' richieste. La stazione appaltante non puo' includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacita' richieste.".