Art. 59
Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e' facolta' della
stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente
articolo.";
b) al comma 2, le parole: "La cauzione puo' essere costituita, a
scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite dalle seguenti:
"Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, la cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari" ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 8 e, quanto allo
svincolo, il comma 9.";
c) al comma 3, le parole: "1° settembre" sono sostituite dalle
seguenti: "1 settembre";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La garanzia copre
la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta
ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.";
e) al comma 7:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Si applica
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.";
2) al quarto periodo, dopo le parole: "e' ridotto del 15 per
cento" sono inserite le seguenti: ", anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto
periodo, le parole: "rating di legalita'" sono sostituite dalle
seguenti: "rating di legalita' e rating di impresa" ed e' inserito,
in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta
dalla riduzione precedente.";
f) al comma 8, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Il
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
g) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Le garanzie
fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui
all'articolo 103, comma 9.".
Note all'art. 59:
- Si riporta l'art. 93 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla
procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando
o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante
non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante
di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere costituita,
a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8
e, quanto allo svincolo, il comma 9.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonche'
l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159; la garanzia e' svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di
cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti
di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con
la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del
15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui
al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalita' e rating di impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di
supporto alle attivita' del responsabile unico del
procedimento.