Art. 6
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "forme di partecipazione di
capitali privati" sono inserite le seguenti: "le quali non comportano
controllo o potere di veto".
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 , come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei
settori ordinari o speciali, aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
del presente codice quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e'
alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
quali non comportano controllo o potere di veto, previste
dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati,
che non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una
persona giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un
appalto o una concessione alla propria amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una
concessione senza applicare il presente codice qualora
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi
hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,
non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'
e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la
costituzione di societa' miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di interesse generale, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza
pubblica.".