Art. 60
Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a)";
2) alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro";
b) al comma 4:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) fermo
restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i
lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando
l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base
del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo
di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";
2) alla lettera c), le parole: "di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "di
importo fino a 40.000 euro, nonche' per i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui
all'articolo 35 solo se";
c) al comma 6, alle lettere c) e d), e' aggiunto, in fine, il
seguente segno: ";";
d) al comma 8, la parola: "prevedendo" e' sostituita dalle
seguenti: "anche prevedendo";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione
delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della
manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).";
f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli
elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento.";
g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: "legalita'" sono
inserite le seguenti: "e di impresa" e al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti
da filiera corta o a chilometro zero";
h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: "e sono
collegate" sono sostituite dalle seguenti: ". Le varianti sono
comunque collegate";
i) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. In caso di
appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a
base d'asta.".
Note all'art. 60:
- Si riporta l'art. 95 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto). - 1.
I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione
appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta.
Essi garantiscono la possibilita' di una concorrenza
effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono
l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli
offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento
dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni
appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e
delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli
appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e
dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 40.000 euro;
4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36,
comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o
inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei
lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del
progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha
l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo
97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro, nonche' per i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia
di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata
ripetitivita', fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono
l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di
tali criteri possono rientrare:
a) la qualita', che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per
le persone con disabilita', progettazione adeguata per
tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore
al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto
anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita
dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di
un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto
serra associate alle attivita' dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n.
2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa
all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni;
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del
personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora
la qualita' del personale incaricato possa avere
un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione
dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di
consegna, il processo di consegna e il termine di consegna
o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui
alle disposizioni richiamate al comma 2, puo' assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
criteri di valutazione e la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve
essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione
prescelto possono essere previsti, ove necessario,
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali
da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,
relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi
dell'offerta e individua criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A
tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto
sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo
di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico
di produzione, fornitura o scambio di questi lavori,
forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori
non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere. all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea
e con i principi di parita' di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara,
nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al
maggior rating di legalita' e di impresa dell'offerente,
nonche' per agevolare la partecipazione alle procedure di
affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese,
per i giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione. Indicano altresi' il maggior punteggio
relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente
ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a
chilometro zero.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione,
nei casi di adozione del miglior rapporto qualita' prezzo,
si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o
esigere la presentazione di varianti da parte degli
offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un
avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di
indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse
se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di
questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le
varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o
richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
le modalita' specifiche per la loro presentazione, in
particolare se le varianti possono essere presentate solo
ove sia stata presentata anche un'offerta, che e' diversa
da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di
aggiudicazione scelti possano essere applicati alle
varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle
offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti
minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni
aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
non possono escludere una variante per il solo fatto che,
se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto
di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di
servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio
di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono
attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d'asta.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, ne' per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.