Art. 61
Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 96, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 le parole: "presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "presente codice".
Note all'art. 61:
- Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 96 (Costi del ciclo di vita). - 1. I costi del
ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i
seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di
un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall'amministrazione
aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
1) costi relativi all'acquisizione;
2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di
energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di
raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
b) costi imputati a esternalita' ambientali legate ai
prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita,
purche' il loro valore monetario possa essere determinato e
verificato. Tali costi possono includere i costi delle
emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze
inquinanti, nonche' altri costi legati all'attenuazione dei
cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di
costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano
nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono
fornire e il metodo che la stazione appaltante impieghera'
al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base
di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle
esternalita' ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e
non discriminatori. Se il metodo non e' stato previsto per
un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve
favorire ne' svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici;
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con
ragionevole sforzo da operatori economici normalmente
diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati
membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi
internazionali che l'Unione e' tenuta a rispettare o
ratificati dall'Italia.
3. L'allegato XVIII al presente codice contiene
l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove
necessario, degli atti delegati attuativi che approvano
metodi comuni per la valutazione del costo, del ciclo di
vita.".