Art. 62
Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "anomalia determinata," il
segno: "," e' sostituito dal seguente: ";" e la parola: "procedendo"
e' sostituita dalle seguenti: "il RUP o la commissione giudicatrice
procedono";
2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "venti per cento";
3) alla lettera b), le parole: "dieci per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "venti per cento rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato
all'unita' superiore";
4) alla lettera c), le parole: "venti per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "quindici per cento";
5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse
incrementata del dieci per cento";
6) alla lettera e), le parole da: "coefficiente sorteggiato
dalla commissione giudicatrice" fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: "coefficiente sorteggiato dalla
commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8;
0,9.";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il calcolo
di cui al comma 2 e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque.";
c) al comma 5, alla lettera c), le parole: "comma 9" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 10".
Note all'art. 62:
- Si riporta l'art. 97 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso la congruita' delle offerte e' valutata,
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione
giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di
uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso arrotondato all'unita' superiore,
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' pari
ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un valore pari
a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato
per un coefficiente sorteggiato dalla commissione
giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6;
0,7; 0,8; 0,9.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 e' effettuato ove
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere nel
bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal
caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.".