Art. 63
Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "dall'aggiudicazione dell'appalto" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto".
Note all'art. 63:
- Si riporta l'art. 98 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 98 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati). -
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un
contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un
avviso secondo le modalita' di pubblicazione di cui
all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I,
lettera D, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del
contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso di
preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha
deciso che non aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo
coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di
aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al
riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi
dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate
dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su
tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della
procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo
quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli
avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni
trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di
appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni
appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse
possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base
trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al
piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53,
talune informazioni relative all'aggiudicazione
dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
un particolare operatore economico, pubblico o privato,
oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale
tra operatori economici.".