Art. 64 
 
 
Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 99, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole:  "alla  Commissione  europea,  o,  quando  ne
facciano richiesta, alle autorita', agli organismi o  alle  strutture
competenti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "alla   Commissione
europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture  competenti,
quando tale relazione e' richiesta". 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta  l'art.  99  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  99  (Relazioni   uniche   sulle   procedure   di
          aggiudicazione degli appalti). - 1.  Per  ogni  appalto  od
          ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie
          di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta  sia  istituito  un
          sistema dinamico di acquisizione,  la  stazione  appaltante
          redige  una  relazione  contenente   almeno   le   seguenti
          informazioni: 
                a) il nome e l'indirizzo della  stazione  appaltante,
          l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo  quadro  o
          del sistema dinamico di acquisizione; 
                b)  se  del  caso,  i   risultati   della   selezione
          qualitativa e/o della riduzione dei numeri  a  norma  degli
          articoli 91 e 92, ossia: 
                  1)  i  nomi  dei  candidati   o   degli   offerenti
          selezionati e i motivi della selezione; 
                  2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e
          i motivi dell'esclusione; 
                c) i  motivi  del  rigetto  delle  offerte  giudicate
          anormalmente basse; 
                d) il nome dell'aggiudicatario  e  le  ragioni  della
          scelta della sua offerta, nonche', se  e'  nota,  la  parte
          dell'appalto o  dell'accordo  quadro  che  l'aggiudicatario
          intende subappaltare a terzi; e, se noti al  momento  della
          redazione,  i  nomi  degli  eventuali  subappaltatori   del
          contraente principale; 
                e) per le procedure competitive con negoziazione e  i
          dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59
          che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; 
                f) per quanto riguarda le procedure  negoziate  senza
          previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di
          cui all'articolo 63  che  giustificano  l'utilizzazione  di
          tali procedure; 
                g)   eventualmente,   le   ragioni   per   le   quali
          l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   deciso   di   non
          aggiudicare un appalto,  concludere  un  accordo  quadro  o
          istituire un sistema dinamico di acquisizione; 
                h) eventualmente, le ragioni  per  le  quali  per  la
          presentazione delle  offerte  sono  stati  usati  mezzi  di
          comunicazione diversi dai mezzi elettronici; 
                i)   eventualmente,   i   conflitti   di    interesse
          individuati e le misure successivamente adottate. 
              2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta  per
          gli appalti basati su accordi quadro conclusi con  un  solo
          operatore economico e  aggiudicati  entro  i  limiti  delle
          condizioni fissate  nell'accordo  quadro,  o  se  l'accordo
          quadro  contiene  tutti  i  termini  che  disciplinano   la
          prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture  in
          questione nonche' le condizioni oggettive  per  determinare
          quale degli operatori economici parti  dell'accordo  quadro
          effettuera' tale prestazione. 
              3.  Qualora  l'avviso  di  aggiudicazione  dell'appalto
          stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma
          3, contiene  le  informazioni  richieste  al  comma  1,  le
          stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso. 
              4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di
          tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal
          fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno.
          Garantiscono  la  conservazione   di   una   documentazione
          sufficiente a giustificare decisioni adottate in  tutte  le
          fasi della procedura di appalto,  quali  la  documentazione
          relativa alle comunicazioni con gli operatori  economici  e
          le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti  di
          gara,  il  dialogo  o  la  negoziazione  se  previsti,   la
          selezione    e    l'aggiudicazione     dell'appalto.     La
          documentazione e'  conservata  per  almeno  cinque  anni  a
          partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto,  ovvero,
          in caso di pendenza di una controversia, fino al  passaggio
          in giudicato della relativa sentenza. 
              5. La relazione  o  i  suoi  principali  elementi  sono
          comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per
          la successiva comunicazione alla Commissione europea,  alle
          autorita', agli  organismi  o  alle  strutture  competenti,
          quando tale relazione e' richiesta.".