Art. 64
Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "alla Commissione europea, o, quando ne
facciano richiesta, alle autorita', agli organismi o alle strutture
competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione
europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti,
quando tale relazione e' richiesta".
Note all'art. 64:
- Si riporta l'art. 99 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 99 (Relazioni uniche sulle procedure di
aggiudicazione degli appalti). - 1. Per ogni appalto od
ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un
sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante
redige una relazione contenente almeno le seguenti
informazioni:
a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante,
l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione
qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli
articoli 91 e 92, ossia:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti
selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e
i motivi dell'esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate
anormalmente basse;
d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della
scelta della sua offerta, nonche', se e' nota, la parte
dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della
redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del
contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i
dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59
che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di
cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di
tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali
l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non
aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o
istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la
presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
i) eventualmente, i conflitti di interesse
individuati e le misure successivamente adottate.
2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per
gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo
operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle
condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo
quadro contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in
questione nonche' le condizioni oggettive per determinare
quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro
effettuera' tale prestazione.
3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto
stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma
3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le
stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di
tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal
fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno.
Garantiscono la conservazione di una documentazione
sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le
fasi della procedura di appalto, quali la documentazione
relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e
le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di
gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la
selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La
documentazione e' conservata per almeno cinque anni a
partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero,
in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio
in giudicato della relativa sentenza.
5. La relazione o i suoi principali elementi sono
comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per
la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle
autorita', agli organismi o alle strutture competenti,
quando tale relazione e' richiesta.".