Art. 65
Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), le parole: "svolge, qualora sia in
possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolgere, qualora sia in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla
sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Per i
servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con
il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la
stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le
funzioni indicate dal medesimo decreto.".
Note all'art. 65:
- Si riporta l'art. 101 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). - 1. La
esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, e' diretta dal responsabile unico del
procedimento, che controlla i livelli di qualita' delle
prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella
fase dell'esecuzione, si avvale del direttore
dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della
commissione di collaudo, del verificatore della conformita'
e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle
funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano,
prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su
proposta del responsabile unico del procedimento, un
direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in
relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu'
direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei
lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della
supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione
dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e
in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico
tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal codice nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita' del
programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti
a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del
procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel
caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali
funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di
almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare
chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita'
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le
pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
b) programmare e coordinare le attivita'
dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale
e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente
al direttore dei lavori le eventuali difformita' rispetto
alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare
difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
negativamente sulla qualita' dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle
operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di
collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite nel
capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore
e' ricoperta da una sola persona che esercita la sua
attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo
pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di
collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono
della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori.
Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i
seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle
forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo
di qualita' del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i
materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualita' o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori
con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove
di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e
l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui
all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione
appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione,
con le funzioni indicate dal medesimo decreto.".