Art. 65 
 
 
Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera d), le parole:  "svolge,  qualora  sia  in
possesso dei requisiti previsti,  le  funzioni  di  coordinatore  per
l'esecuzione  dei  lavori  previsti  dalla  vigente  normativa  sulla
sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolgere, qualora sia  in
possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  sulla
sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori"; 
    b) dopo il comma 6,  e'  aggiunto  il  seguente:  "6-bis.  Per  i
servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con
il decreto di cui  all'articolo  111,  comma  1,  primo  periodo,  la
stazione appaltante, su indicazione  del  direttore  dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del  direttore  dell'esecuzione,  con  le
funzioni indicate dal medesimo decreto.". 
 
          Note all'art. 65: 
              - Si riporta l'art.  101  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). - 1. La
          esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
          forniture,  e'   diretta   dal   responsabile   unico   del
          procedimento, che controlla i  livelli  di  qualita'  delle
          prestazioni. Il responsabile unico del procedimento,  nella
          fase   dell'esecuzione,    si    avvale    del    direttore
          dell'esecuzione del contratto o del direttore  dei  lavori,
          del coordinatore  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza
          durante l'esecuzione previsto  dal  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore  ovvero  della
          commissione di collaudo, del verificatore della conformita'
          e  accerta  il  corretto  ed  effettivo  svolgimento  delle
          funzioni ad ognuno affidate. 
              2. Per il coordinamento, la direzione ed  il  controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione  dei  contratti  pubblici
          relativi a  lavori,  le  stazioni  appaltanti  individuano,
          prima dell'avvio  delle  procedure  per  l'affidamento,  su
          proposta  del  responsabile  unico  del  procedimento,   un
          direttore  dei  lavori  che  puo'  essere  coadiuvato,   in
          relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o  piu'
          direttori operativi e da ispettori di cantiere. 
              3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di  direzione
          lavori, ove costituito, e' preposto al  controllo  tecnico,
          contabile e amministrativo dell'esecuzione  dell'intervento
          affinche' i lavori siano eseguiti a  regola  d'arte  ed  in
          conformita' al progetto e al contratto.  Il  direttore  dei
          lavori ha la  responsabilita'  del  coordinamento  e  della
          supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione
          dei  lavori,  ed  interloquisce  in   via   esclusiva   con
          l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
          contratto.  Il  direttore  dei  lavori  ha   la   specifica
          responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base
          anche  del  controllo  quantitativo  e  qualitativo   degli
          accertamenti ufficiali delle caratteristiche  meccaniche  e
          in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche  per  le
          costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori  fanno  carico
          tutte le attivita' ed i compiti allo  stesso  espressamente
          demandati dal codice nonche': 
                a)  verificare  periodicamente  il  possesso   e   la
          regolarita' da parte dell'esecutore  e  del  subappaltatore
          della  documentazione  prevista  dalle  leggi  vigenti   in
          materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
                b) curare  la  costante  verifica  di  validita'  del
          programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei  manuali
          di manutenzione, modificandone e aggiornandone i  contenuti
          a lavori ultimati; 
                c) provvedere alla segnalazione al  responsabile  del
          procedimento, dell'inosservanza, da  parte  dell'esecutore,
          dell'articolo 105; 
                d) svolgere, qualora sia in  possesso  dei  requisiti
          richiesti  dalla  normativa  vigente  sulla  sicurezza,  le
          funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei  lavori.  Nel
          caso in  cui  il  direttore  dei  lavori  non  svolga  tali
          funzioni le stazioni appaltanti prevedono  la  presenza  di
          almeno un direttore operativo, in  possesso  dei  requisiti
          previsti dalla normativa, a cui affidarle. 
              4. Gli assistenti con funzioni di  direttori  operativi
          collaborano con il  direttore  dei  lavori  nel  verificare
          chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
          siano  eseguite  regolarmente   e   nell'osservanza   delle
          clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita'
          direttamente  al  direttore  dei   lavori.   Ai   direttori
          operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
          fra gli altri, i seguenti compiti: 
                a)  verificare  che  l'esecutore  svolga   tutte   le
          pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli  delle
          strutture; 
                b)   programmare   e    coordinare    le    attivita'
          dell'ispettore dei lavori; 
                c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale
          e particolareggiato dei lavori e segnalare  tempestivamente
          al direttore dei lavori le eventuali  difformita'  rispetto
          alle  previsioni  contrattuali   proponendo   i   necessari
          interventi correttivi; 
                d)    assistere    il    direttore     dei     lavori
          nell'identificare gli  interventi  necessari  ad  eliminare
          difetti progettuali o esecutivi; 
                e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
          negativamente sulla qualita' dei  lavori  e  proponendo  al
          direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; 
                f) assistere i collaudatori  nell'espletamento  delle
          operazioni di collaudo; 
                g) esaminare e approvare il programma delle prove  di
          collaudo e messa in servizio degli impianti; 
                h) direzione di lavorazioni specialistiche. 
              5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
          collaborano con il direttore dei lavori nella  sorveglianza
          dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite  nel
          capitolato speciale di appalto. La posizione  di  ispettore
          e' ricoperta da  una  sola  persona  che  esercita  la  sua
          attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo
          pieno durante il  periodo  di  svolgimento  di  lavori  che
          richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di
          collaudo e delle eventuali  manutenzioni.  Essi  rispondono
          della loro attivita' direttamente al direttore dei  lavori.
          Agli ispettori possono essere  affidati  fra  gli  altri  i
          seguenti compiti: 
                a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle
          forniture di materiali per assicurare  che  siano  conformi
          alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo
          di qualita' del fornitore; 
                b) la verifica, prima della messa  in  opera,  che  i
          materiali,  le  apparecchiature  e  gli  impianti   abbiano
          superato le fasi di collaudo prescritte  dal  controllo  di
          qualita' o dalle normative  vigenti  o  dalle  prescrizioni
          contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 
                c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori; 
                d) il controllo sulla regolare esecuzione dei  lavori
          con  riguardo  ai  disegni  ed  alle  specifiche   tecniche
          contrattuali; 
                e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
                f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle  prove
          di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 
                g)  la  predisposizione  degli   atti   contabili   e
          l'esecuzione   delle   misurazioni   quando   siano   stati
          incaricati dal direttore dei lavori; 
                h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 
              6. Per le funzioni del  coordinatore  per  l'esecuzione
          dei lavori si applica l'articolo 92  comma  1  del  decreto
          legislativo n. 81 del 2008. 
              6-bis. Per i servizi  e  le  forniture  di  particolare
          importanza,  da  individuarsi  con  il   decreto   di   cui
          all'articolo 111,  comma  1,  primo  periodo,  la  stazione
          appaltante, su indicazione del  direttore  dell'esecuzione,
          puo' nominare un assistente del direttore  dell'esecuzione,
          con le funzioni indicate dal medesimo decreto.".