Art. 66 
 
 
Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la  parola  "Collaudo"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e verifica di conformita'"; 
    b)  al  comma  1,  le  parole:  "direttore  dell'esecuzione   del
contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori  per
i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e
forniture"; 
    c) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole: "delle previsioni  contrattuali
e  delle  pattuizioni  concordate  in  sede   di   aggiudicazione   o
affidamento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delle  previsioni  e
delle pattuizioni contrattuali"; 
      2) il secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Per  i
contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro
e inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35  il  certificato  di
collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto  di  cui  al
comma  8,  puo'  essere  sostituito  dal  certificato   di   regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei  lavori.  Per  i
lavori di importo pari  o  inferiore  a  1  milione  di  euro  e  per
forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di   cui
all'articolo  35,  e'  sempre  facolta'  della  stazione   appaltante
sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione rilasciato  per
i lavori dal direttore dei lavori  e  per  forniture  e  servizi  dal
responsabile unico del procedimento. Nei  casi  di  cui  al  presente
comma il certificato di regolare esecuzione e' emesso non  oltre  tre
mesi  dalla  data  di  ultimazione  delle  prestazioni  oggetto   del
contratto."; 
    d) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "Il  collaudo
finale" sono inserite le seguenti: "o la  verifica  di  conformita'",
dopo le  parole:  "dall'ultimazione  dei  lavori"  sono  inserite  le
seguenti: "o delle prestazioni", dopo le  parole:  "dell'opera"  sono
inserite le seguenti: "o delle prestazioni" e,  al  secondo  periodo,
dopo le  parole:  "Il  certificato  di  collaudo"  sono  inserite  le
seguenti: "o il certificato di verifica di conformita'"; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) al comma 5, dopo le  parole:  "dell'opera"  sono  inserite  le
seguenti: "o delle prestazioni"; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per  effettuare  le
attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici  di  cui
al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti
con qualificazione rapportata alla  tipologia  e  caratteristica  del
contratto, in possesso  dei  requisiti  di  moralita',  competenza  e
professionalita', iscritti  all'albo  dei  collaudatori  nazionale  o
regionale di  pertinenza  come  previsto  al  comma  8  del  presente
articolo. Il  compenso  spettante  per  l'attivita'  di  collaudo  e'
contenuto, per i dipendenti della  stazione  appaltante,  nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per  i  dipendenti  di
altre  amministrazioni  pubbliche  e'  determinato  ai  sensi   della
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della  stazione
appaltante ovvero tra i dipendenti delle  altre  amministrazioni,  e'
individuato il collaudatore delle  strutture  per  la  redazione  del
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della  stazione
appaltante, ovvero di altre amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni
appaltanti  individuano  i  componenti  con  le  procedure   di   cui
all'articolo 31, comma 8."; 
    h) al comma 7: 
      1) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "ruoli  della  pubblica
amministrazione" aggiungere le  seguenti:  "in  servizio,  ovvero"  e
sostituire le parole: "e' stata svolta" con le seguenti:  "e'  svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta  per  quelli  in
quiescenza,"; 
      2) dopo la lettera d),  e'  aggiunta  la  seguente:  "d-bis)  a
coloro che hanno partecipato alla procedura di gara."; 
    i) al comma 8,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", anche con riferimento al certificato di  regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma  2.  Nel  medesimo  decreto
sono  altresi'  disciplinate  le  modalita'   e   le   procedure   di
predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello  nazionale  e
regionale, nonche' i  criteri  di  iscrizione  secondo  requisiti  di
moralita', competenza e professionalita'.". 
 
          Note all'art. 66: 
              - Si riporta l'art.  102  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il
          responsabile unico del procedimento controlla  l'esecuzione
          del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per  i
          lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto  per  i
          servizi e forniture. 
              2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per  i
          lavori e a verifica di conformita' per i servizi e  per  le
          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in
          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche
          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed
          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni
          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di
          cui all'articolo 35 il certificato di  collaudo,  nei  casi
          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,
          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare
          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei
          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1
          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo
          inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  e'  sempre
          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il
          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di
          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per
          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del
          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
              3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
          avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei  lavori
          o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
          comma 8, di particolare  complessita'  dell'opera  o  delle
          prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine  puo'
          essere elevato sino ad un anno. Il certificato di  collaudo
          o il certificato di verifica di  conformita'  ha  carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dalla sua emissione. Decorso tale termine, il  collaudo  si
          intende tacitamente approvato ancorche' l'atto  formale  di
          approvazione non sia stato  emesso  entro  due  mesi  dalla
          scadenza del medesimo termine. 
              4. (abrogato). 
              5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del  codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera o delle  prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,
          purche' denunciati dalla stazione appaltante prima  che  il
          certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
              6.   Per   effettuare   le   attivita'   di    collaudo
          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,
          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o
          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre
          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e
          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di
          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come
          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso
          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i
          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito
          dell'incentivo  di  cui  all'articolo  113,  mentre  per  i
          dipendenti   di   altre   amministrazioni   pubbliche    e'
          determinato  ai  sensi  della  normativa  applicabile  alle
          stazioni appaltanti e nel rispetto  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della
          stazione appaltante ovvero tra  i  dipendenti  delle  altre
          amministrazioni,  e'  individuato  il  collaudatore   delle
          strutture  per  la  redazione  del  collaudo  statico.  Per
          accertata carenza nell'organico della stazione  appaltante,
          ovvero di  altre  amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni
          appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
          all'articolo 31, comma 8. 
              7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo  e
          di verifica di conformita': 
                a)   ai   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in
          attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici  di
          importo  pari  o  superiore  alle   soglie   di   rilevanza
          comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli  in  quiescenza
          nella regione/regioni ove e' stata  svolta  l'attivita'  di
          servizio; 
                b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
          amministrazione  in  servizio,  ovvero  in  trattamento  di
          quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
          superiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
          all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
          per i dipendenti in servizio, ovvero e'  stata  svolta  per
          quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
                c) a coloro che nel triennio antecedente hanno  avuto
          rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
          economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione  del
          contratto; 
                d) a coloro che hanno, comunque,  svolto  o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare. 
              d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
          gara. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti su proposta del Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e  definite  le
          modalita' tecniche di svolgimento del collaudo,  nonche'  i
          casi in cui il certificato di  collaudo  dei  lavori  e  il
          certificato  di  verifica  di  conformita'  possono  essere
          sostituiti   dal   certificato   di   regolare   esecuzione
          rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di  entrata
          in vigore di detto  decreto,  si  applica  l'articolo  216,
          comma 16, anche con riferimento al certificato di  regolare
          esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.  Nel  medesimo
          decreto  sono  altresi'  disciplinate  le  modalita'  e  le
          procedure di predisposizione degli albi  dei  collaudatori,
          di livello nazionale e  regionale,  nonche'  i  criteri  di
          iscrizione secondo requisiti  di  moralita',  competenza  e
          professionalita'. 
              9. Al termine del lavoro sono redatti: 
                a) per i beni del patrimonio culturale un  consuntivo
          scientifico predisposto dal direttore  dei  lavori  o,  nel
          caso di interventi  su  beni  culturali  mobili,  superfici
          decorate di beni architettonici e a materiali  storicizzati
          di  beni  immobili  di  interesse   storico   artistico   o
          archeologico, da restauratori di beni culturali,  ai  sensi
          dalla normativa vigente, quale  ultima  fase  del  processo
          della conoscenza e del restauro e  quale  premessa  per  il
          futuro programma di intervento sul bene;  i  costi  per  la
          elaborazione del consuntivo scientifico sono  previsti  nel
          quadro economico dell'intervento; 
                b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
                c)  una  relazione  tecnico-scientifica  redatta  dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.".