Art. 66
Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola "Collaudo" sono aggiunte le
seguenti: "e verifica di conformita'";
b) al comma 1, le parole: "direttore dell'esecuzione del
contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori per
i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e
forniture";
c) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "delle previsioni contrattuali
e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o
affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "delle previsioni e
delle pattuizioni contrattuali";
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i
contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro
e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di
collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al
comma 8, puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i
lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, e' sempre facolta' della stazione appaltante
sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per
i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal
responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente
comma il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto.";
d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Il collaudo
finale" sono inserite le seguenti: "o la verifica di conformita'",
dopo le parole: "dall'ultimazione dei lavori" sono inserite le
seguenti: "o delle prestazioni", dopo le parole: "dell'opera" sono
inserite le seguenti: "o delle prestazioni" e, al secondo periodo,
dopo le parole: "Il certificato di collaudo" sono inserite le
seguenti: "o il certificato di verifica di conformita'";
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 5, dopo le parole: "dell'opera" sono inserite le
seguenti: "o delle prestazioni";
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le
attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui
al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti
con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del
contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e
professionalita', iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o
regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente
articolo. Il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e'
contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi della
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione
appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, e'
individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione
appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.";
h) al comma 7:
1) alla lettera b), dopo le parole: "ruoli della pubblica
amministrazione" aggiungere le seguenti: "in servizio, ovvero" e
sostituire le parole: "e' stata svolta" con le seguenti: "e' svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per quelli in
quiescenza,";
2) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) a
coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.";
i) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", anche con riferimento al certificato di regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto
sono altresi' disciplinate le modalita' e le procedure di
predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e
regionale, nonche' i criteri di iscrizione secondo requisiti di
moralita', competenza e professionalita'.".
Note all'art. 66:
- Si riporta l'art. 102 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il
responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione
del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i
lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i
servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo'
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo
o il certificato di verifica di conformita' ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.
4. (abrogato).
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e
di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza
nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per
quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del
contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare.
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le
modalita' tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i
casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformita' possono essere
sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata
in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,
comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo
decreto sono altresi' disciplinate le modalita' e le
procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori,
di livello nazionale e regionale, nonche' i criteri di
iscrizione secondo requisiti di moralita', competenza e
professionalita'.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo
scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel
caso di interventi su beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.".