Art. 67
Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per il
completamento dei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi o
forniture";
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "previsione del
pagamento" sono inserite le seguenti: "dell'indennizzo
contrattualmente dovuto";
c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi
allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente
codice sono conformi agli schemi tipo approvati";
d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli appalti"
sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a), nonche' per gli appalti".
Note all'art. 67:
- Si riporta l'art. 103 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 103 (Garanzie definitive). - 1. L'appaltatore per
la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di
cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata
negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di
servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima
del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento
e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu'
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante puo' richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la
garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore
e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il
servizio nei casi di appalti di servizi Le stazioni
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si
applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia e' prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e'
stabilito l'importo della somma da assicurare che, di
norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora
non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza
del presente comma deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e'
pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia
nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto
per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento
dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza
che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo
alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente
comma una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita'
solidale tra le imprese.
11. E' facolta' dell'amministrazione in casi specifici
non richiedere una garanzia per gli appalti di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonche' per gli
appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata
solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano
essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte,
macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione
dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed e' subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.".