Art. 68
Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione"
sono soppresse;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".";
c) al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione
prevede" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie di cui al
presente articolo prevedono";
d) comma 10, primo periodo, le parole: "senza determinare tra
essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante
o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno
procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono
soppresse.
Note all'art. 68:
- Si riporta l'art. 104 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 104 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di
particolare valore). - 1. Per gli affidamenti a contraente
generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando
o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base
d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto
aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di
fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93
comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui
all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una
garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione
del contratto previsti dal codice civile e dal presente
codice, denominata "garanzia per la risoluzione".
2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo
soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste
al comma 1.
3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con le
modalita' di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed e' pari
al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come
risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli
incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 e
permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di
natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del
contratto previsti dal codice civile e dal presente codice
ed e' di importo pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in
valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la
garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di
euro.
5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti
dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure
di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del
soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra
l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione
originaria dei lavori e l'importo contrattuale del
riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli
importi dei pagamenti gia' effettuati o da effettuare in
base agli stati d'avanzamento dei lavori.
6. La garanzia "per la risoluzione" e' efficace a
partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data
di emissione del certificato di ultimazione dei lavori,
allorche' cessa automaticamente. La garanzia "per la
risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua
escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi
dalla data del riaffidamento dei lavori.
7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del
codice civile.
8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato
entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante
l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o
il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.
9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie
fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le
modalita' di cui all'articolo 103, comma 9.
10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli
articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente
e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il
soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da
piu' garanti. I garanti designano un mandatario o un
delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il
soggetto aggiudicatore.".