Art. 69
Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di norma" sono
soppresse e al secondo periodo, dopo le parole: "a pena di nullita'"
sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d)";
b) al comma 2:
1) il secondo periodo, e' sostituito dal seguente:
"Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.";
2) il quarto periodo e' soppresso;
c) al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi
contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I soggetti
affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare
in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purche':
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla
procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. E' obbligatoria
l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta,
qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le
attivita' maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di
gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede,
per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalita'
e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di
cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per
l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova
richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per
gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo
80.";
f) al comma 11, le parole: "inoltra le richieste e delle
contestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inoltra le richieste
e le contestazioni".
g) al comma 20 le parole: "nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente
le prestazioni assunte in appalto" sono soppresse ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e' consentita, in deroga
all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione
dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto".
Note all'art. 69:
- Si riporta l'art. 105 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. Il contratto non puo' essere ceduto a pena di
nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30
per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano
variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
loro specificita', non si configurano come attivita'
affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purche':
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato
alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori
o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e
fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per
cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino
le attivita' maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel
caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara
la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le
soglie di cui all'articolo 35: le modalita' e le
tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione
di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto
stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione
dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali
come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale e' responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato
dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano
di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva in corso di validita' relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi
5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una
microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e'
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili e' verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo
del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e'
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo
periodo, la costituzione dell'associazione in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano,
sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria
vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati
necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4,
lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.".