Art. 7
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "agli appalti aggiudicati" sono
sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati".
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 14 (Appalti e concorsi di progettazione
aggiudicati o organizzati per fini diversi dal
perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio
di un'attivita' in un Paese terzo). - 1. Le disposizioni
del presente codice non si applicano agli appalti e
concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi
diversi dal perseguimento delle attivita' di cui agli
articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attivita'
in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica
all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di
progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione
europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita' che
considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da
essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice non si applicano
comunque alle categorie di attivita' oggetto degli appalti
di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione
europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.".