Art. 7 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "agli appalti aggiudicati" sono sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati".
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 14 (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo). - 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.".