Art. 71
Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "per esigenze di finanza pubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti";
b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111,
comma 1".
Note all'art. 71:
- Si riporta l'art. 107 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo'
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se
la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo'
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto
ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base
di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e
forniture.".